IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge; Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454, che ha regolamentato la pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste; Considerato che la specie "Atherina" vive normalmente in acque a salinita' variabile e che, all'epoca dei primi freddi, si sposta in mare nelle acque costiere; Considerato che il gruppo di lavoro costituito in seno al Comitato di gestione delle risorse biologiche del mare ha evidenziato, come risulta dimostrato da diversi studi, che nel periodo da novembre a febbraio la specie atherina (acquadella o latterini) puo' essere oggetto di pesca in mare entro le tre miglia dalla costa senza che si abbiano effetti biologici negativi in quanto nelle zone in questione non sono presenti ne' forme giovanili ne' specie in riproduzione; Considerata inoltre l'opportunita' di tener conto della particolare situazione biologica e geografica che limita la zona di pesca delle marinerie di Trieste e Monfalcone, data la particolare conformazione della costa e delle acque prospicienti, nonche' la delimitazione delle stesse acque tra l'Italia e la Jugoslavia; In attesa della entrata in vigore e della relativa attuazione del nuovo piano nazionale che prevede una diversa gestione della fascia costiera; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. Nei compartimenti marittimi da Rimini a Venezia nel periodo da novembre a febbraio e' autorizzata la pesca della specie "Atherina" (acquadelle o latterini) con il sistema a strascico entro le tre miglia dalla costa ad una distanza non inferiore ai 600 metri.