A tutti i Ministeri - Gabinetto:
                                  Alle   aziende   e  amministrazioni
                                  autonome dello  Stato  -  Direzione
                                  generale
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e delle province autonome
                                  Ai presidenti delle giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei commissari di
                                  Governo)
                                  Ai  presidenti degli enti regionali
                                  (per  il  tramite   delle   regioni
                                  vigilanti)
                                  Agli  enti  locali  (per il tramite
                                  del Ministero dell'interno)
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed   agricoltura  (per  il  tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  Ai  presidenti  dei consorzi per le
                                  aree di sviluppo  industriale  (per
                                  il tramite della FICEI)
                                  Ai   presidenti   dei  comitati  di
                                  gestione  delle  unita'   sanitarie
                                  locali   (per   il   tramite  delle
                                  regioni)
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al Consiglio nazionale
                                  dell'economia e del lavoro -
                                  Segretariato generale
                                  All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
                                  All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                  All'U.P.I. - Direzione generale e,
                                  per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento affari giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio del coordinamento
                                  amministrativo
  La  legge  7  agosto  1990,  n.  241, nel disciplinare alcuni degli
aspetti  piu'  importanti   del   procedimento   amministrativo,   ha
introdotto  l'istituto  del responsabile del procedimento, in modo da
favorire, nella maggiore misura possibile, il contatto  tra  l'utente
dei servizi amministrativi e l'Amministrazione pubblica.
  L'art.   4   dispone  che  ciascuna  amministrazione  e'  tenuta  a
determinare per ogni  tipo  di  procedimento  l'unita'  organizzativa
competente   a   curare   l'istruttoria,  gli  ulteriori  adempimenti
procedurali ed eventualmente ad emettere l'atto finale.
  Tale  determinazione  non  e' necessaria se una fonte primaria o un
regolamento dispongono nel  senso  della  determinazione  dell'unita'
organizzativa competente.
  Si  deve  precisare che la competenza dovra' essere individuata sul
presupposto  del  compimento  delle  singole   operazioni   descritte
nell'art. 4.
  E'  da  escludere  che  la competenza debba essere identificata con
quella relativa alla emissione dell'atto conclusivo del procedimento.
  La  normativa  vigente spesso dispone nel senso della competenza di
distinti organismi rispetto alle singole fasi di un solo procedimento
amministrativo;  tali  fasi  non  possono  essere assorbite in quella
finale della conclusione del procedimento.
  Del resto l'art. 4, primo comma, testualmente distingue tra le piu'
importanti fasi del procedimento, rispetto alle quali  e'  necessario
individuare la competente unita' organizzativa.
  Pertanto  dovranno essere indicate piu' unita' organizzative, se le
singole  parti  del  procedimento  fanno  capo  a   distinte   unita'
organizzative della stessa amministrazione.
  E'   utile  al  riguardo  fornire  un'esemplificazione  tratta  dal
procedimento  concorsuale  preordinato  alla  nomina  quale  pubblico
impiegato.
  Il   responsabile  non  e'  identificabile,  per  tutto  lo  stesso
procedimento, nella persona titolare dell'ufficio competente in  tema
di  adozione del provvedimento di nomina. Per quanto riguarda la fase
relativa alla preparazione e pubblicazione del bando sara' necessario
individuare l'unita' organizzativa, alla quale e' affidato il compito
di curare  la  fase  del  procedimento  concorsuale  comprendente  la
preparazione   e   pubblicazione   del   bando.  Cosi'  per  la  fase
dell'ammissione dei candidati alle prove concorsuali sara' necessario
individuare  altro  responsabile,  se  la normativa dispone nel senso
della competenza di una specifica unita' organizzativa per tale fase,
o  se  il  responsabile dell'unita' organizzativa, che deve attendere
alle  procedure  concorsuali,  abbia  deciso  di  affidare  la   fase
dell'ammissione  a  persona diversa da quella incaricata di curare la
preparazione e la pubblicazione del bando.
  Le  osservazioni  suesposte  sono  estensibili alla fase successiva
alla conclusione delle prove, scritte e orali, e alla valutazione dei
titoli. Tale fase, consistente nella preparazione della graduatoria e
nella verifica di eventuali titoli di preferenza, di precedenza o  di
riserva,  puo'  essere  curata,  a seconda delle norme o disposizioni
vigenti  nei  singoli  settori  dell'amministrazione   pubblica,   da
specifiche  unita'  organizzative  o  da  persone  diverse  da quelle
intervenute nelle fasi precedenti.
  L'identificazione  del  responsabile  dovra'  quindi  avvenire  con
riferimento a tali unita' organizzative o alle persone suindicate.
  Ulteriore  esempio  della  distinguibilita'  in  fasi  di  un unico
procedimento e' desumibile dalla normativa in tema di espropriazione.
  Per  ognuna  di  tali  fasi  (preparazione  del  progetto  relativo
all'opera da  realizzare,  approvazione  del  progetto,  liquidazione
dell'indennita'  di  espropriazione,  adozione  del  provvedimento di
espropriazione) e' possibile individuare il rispettivo  responsabile.
  La persona preposta all'unita' organizzativa, determinata nel senso
suindicato, e' responsabile del procedimento (art. 5, secondo comma).
Tale  posizione  e'  da  ricollegare alla preposizione alla direzione
dell'unita'  organizzativa  e   prescinde   sia   dalla   titolarita'
dell'ufficio, sia dalla qualifica dirigenziale.
  La preposizione all'unita' organizzativa a titolo di supplenza o di
vicarieta' non e'  causa  di  inapplicabilita'  della  normativa  sul
responsabile,  ne'  puo'  importare  l'imputazione  a  carico  di una
persona, assente o addirittura mancante, di doveri che  postulano  la
disponibilita' dell'ufficio.
  La preposizione suindicata d'altra parte non postula la titolarita'
della qualifica  dirigenziale,  posto  che  la  direzione  di  unita'
organizzative,  giusta  la  normativa vigente, puo' essere affidata a
persone prive di tale qualifica.
  Le  persone preposte alla direzione di unita' organizzative cessano
dalla posizione di  responsabile  del  procedimento  se  assegnano  i
singoli   affari   ad   altre  persone  addette  alle  stesse  unita'
organizzative.
  L'assegnazione    dell'affare    potrebbe    essere   priva   della
integralita', in quanto limitata ad una parte del procedimento mentre
altra  parte  potrebbe  essere  riservata  ad  altri  (es. emanazione
dell'atto finale).
  La  posizione di responsabile del procedimento implica la eventuale
responsabilita' anche penale  (art.  328  codice  penale,  nel  testo
modificato  dalla  legge  26  aprile 1990, n. 86). Le responsabilita'
seguono all'inosservanza dei termini entro i quali il procedimento  o
singole  parti del medesimo devono concludersi. I termini si desumono
dalle  norme  primarie  o   regolamentari   concernenti   i   singoli
procedimenti  (art.  2,  secondo  comma, legge n. 241); in difetto di
tali norme ciascuna amministrazione ha competenza  a  determinare  in
rapporto  a  ciascun  tipo  di  procedimento  il  relativo termine di
conclusione.
  Se  difetta  anche questa determinazione, si applica la norma posta
dall'art. 2, terzo comma, secondo cui il termine e' di trenta giorni.
  Il   difetto   di   compimento   del   procedimento   non   implica
automaticamente la consumazione del  reato  previsto  dall'art.  328,
secondo  comma,  codice  penale,  posto che secondo tale norma non e'
configurabile l'omissione se il pubblico ufficiale o l'incaricato  di
pubblico  servizio,  pur  non emettendo l'atto, fornisce una risposta
giustificativa del difetto di emissione.
  Si  deve  precisare  che  l'art.  328,  primo comma, codice penale,
commina la pena della reclusione da  sei  mesi  a  due  anni  per  il
rifiuto,  da  parte  del  pubblico  ufficiale o dell'incaricato di un
pubblico servizio, di un atto del loro  ufficio,  da  emettere  senza
indugio  per soddisfare esigenze di giustizia, di sicurezza pubblica,
di ordine pubblico, di igiene e sanita'.
  La norma posta dal primo comma dell'art. 328, nel testo modificato,
ha carattere speciale, ma e' priva della disposizione  relativa  alla
possibilita' di esprimere giustificazioni.
  Il  responsabile  del  procedimento,  da  un  lato,  e' tenuto alla
sollecita conclusione del procedimento delle singole  fasi  di  esso;
dall'altro,  il  responsabile  puo' essere destinatario di contributi
istruttori e di memorie esplicative da parte dell'interessato.
  Il  nome del responsabile del procedimento deve essere comunicato a
chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
  Al  fine di evitare la ripetizione della comunicazione e facilitare
il contatto tra utente dei servizi  e  amministrazione  e'  opportuno
indicare  agli  interessati,  contestualmente,  sia  l'identita'  del
responsabile sia quella della persona che puo' sostituire  lo  stesso
responsabile nelle ipotesi di assenza o impedimento. La comunicazione
e' data contestualmente (articoli 7 e 8 della legge n. 241 del  1990)
a quella concernente l'avvio del procedimento.
  Tuttavia  non  si  puo'  escludere  la comunicazione successiva, in
rapporto alla sopravvenienza dell'interesse a conoscere il  nome  del
responsabile  (es.  delineazione della posizione di controinteressato
nel corso del  procedimento,  non  identificabile  quando  lo  stesso
procedimento era stato avviato).
  Del  pari  non  puo' essere esclusa la comunicazione successiva del
nome  del  responsabile  del  procedimento  se   dopo   l'inizio   di
quest'ultimo  il  precedente  responsabile sia comunque sostituito da
altra persona.
  Nelle  sedi  di  servizio organizzate in vista del contatto diretto
tra un numero indefinito di utenti e l'amministrazione e'  necessario
esporre,  ai singoli posti di lavoro, il nome dell'impiegato che deve
ricevere il pubblico.
  In  tale  modo  puo' essere assolto, con immediatezza, l'obbligo di
comunicare  il  nome  del  responsabile,  se  l'impiegato,  tenuto  a
ricevere  il  pubblico,  abbia  la  disponibilita'  del procedimento;
comunque l'esposizione del nome, anche quando l'impiegato non  e'  il
responsabile  del  procedimento risponde ad una esigenza di chiarezza
nei rapporti tra amministrazione e utente.
                                                 Il Ministro: GASPARI