IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Excess - Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990, con il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa alla Limmat - Compagnia di assicurazioni, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano; Vista l'istanza in data 15 maggio 1989, con la quale la predetta Excess - Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Limmat - Compagnia di assicurazioni, rappresentanza generale per l'Italia; Vista la lettera in data 19 giugno 1990, n. 030418, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra; Ritenuto che, per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui alla seduta del comitato esecutivo del consiglio della Excess - Insurance Company Limited, in data 8 maggio 1988, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia dell'impresa stessa, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Limmat - Compagnia di Assicurazioni, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.