IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Siena approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 18 luglio 1990, favorevole alla riduzione del numero
degli  studenti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
medicina legale e delle assicurazioni da dieci  a  sei  per  anno  di
corso;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art.  368  relativo  alla  scuola di specializzazione in medicina
legale e delle assicurazioni, nell'ultimo comma, e'  modificato  come
segue:
  "In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e'
in grado di accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in
sei  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di  ventiquattro
specializzandi".
   Siena, 27 ottobre 1990
                                               Il rettore: BERLINGUER