IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 luglio 1990, favorevole alla riduzione del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni da dieci a sei per anno di corso; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 368 relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, nell'ultimo comma, e' modificato come segue: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi". Siena, 27 ottobre 1990 Il rettore: BERLINGUER