IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 dicembre 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Fino al 31 dicembre 1990 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 89.292 a L. 91.497 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.929,20 a L. 9.149,70 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da L. 54.515 a L. 55.794 e da L. 26.409 a L. 27.688 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; d) da L. 23.072 a L. 23.455, da L. 25.886 a L. 26.346 e da L. 62.473 a L. 63.928 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.