IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con  il  quale
si  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' essere  stabilito  l'aumento  o  la  riduzione  dell'imposta  di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni
prodotti petroliferi fino all'importo  delle  variazioni  dei  prezzi
medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti
dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in data 19  dicembre  1990,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Fino   al   31  dicembre  1990  le  aliquote  dell'imposta  di
fabbricazione e  della  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui
seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
    a) da L. 89.292 a L. 91.497 per ettolitro, alla temperatura di 15
›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.929,20 a L. 9.149,70 per ettolitro, alla temperatura
di 15 ›C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
    c)  da  L.  54.515  a  L.  55.794  e da L. 26.409 a L. 27.688 per
ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, rispettivamente per gli oli  da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    d)  da  L.  23.072  a L. 23.455, da L. 25.886 a L. 26.346 e da L.
62.473 a L.  63.928  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b),  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.