IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  da  14  a 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  concernente  "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
  Visto il quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 8, comma  6-
bis,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che  ha  istituito
il  regime  di  contabilita'  ordinaria  per  gli  esercenti  arti  e
professioni che nel periodo di  imposta  precedente  hanno  percepito
compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire ovvero che,
pur avendo percepito compensi non superiori a tale limite, optano per
detto regime;
  Vista le lettera a) del predetto quarto comma, in base alla quale i
contribuenti soggetti al  regime  di  contabilita'  ordinaria  devono
tenere  un registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni
produttive di componenti positivi e  negativi  di  reddito  integrate
dalle  movimentazioni  finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o
professione, compresi gli utilizzi delle somme  percepite,  ancorche'
estranei  all'esercizio  dell'arte  o professione nonche' gli estremi
dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
 Visto  il quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, aggiunto dall'art. 8, comma 6-  bis,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, in base al quale con decreti del
Ministro delle finanze possono essere stabiliti appositi modelli  dei
registri di cui al comma 4 dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 15 settembre 1990 che
ha  approvato   il   modello   di   registro   nel   quale   annotare
cronologicamente  le  operazioni  produttive di componenti positivi e
negativi di reddito;
  Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,  aggiunto  dall'art.
8, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con decreti
del Ministro delle  finanze  possono  essere  prescritte  particolari
modalita'  per  la  tenuta  meccanografica  del  registro  nel  quale
annotare cronologicamente  le  operazioni  produttive  di  componenti
positivi e negativi di reddito;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riguardo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   autorizzata   l'utilizzazione   di   un   unico  tabulato
meccanografico su modulo  a  striscia  continua  per  la  stampa  del
registro previsto dall'art. 19, quarto comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  il  cui
modello  e' stato approvato con decreto del Ministro delle finanze 15
settembre 1990.
  2. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha effetto anche per
i soggetti incaricati dell'elaborazione del  registro,  previsto  nel
comma stesso, per piu' utenti, nel rispetto dei seguenti adempimenti:
   a)  sottoporre  a numerazione progressiva e bollatura i registri a
striscia continua con validita' per piu' utenti;
   b)  attribuire,  in sede di elaborazione, una distinta numerazione
progressiva e per periodo di imposta, per ciascun utente,  dei  fogli
dei registri a striscia continua;
   c)  stampare  e  conservare,  dopo  ogni  elaborazione,  un indice
numerato e bollato di tutti i fogli  utilizzati  dei  registri  sopra
indicati, per ciascun utente;
   d)  consegnare  a  ciascun  utente,  entro il termine di 90 giorni
dalla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  i  fogli  relativi   alle
registrazioni  eseguite  nel  periodo di imposta, che costituiscono i
registri da conservare ai sensi dell'art. 22, comma  2,  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i quali,
all'ultima  pagina  devono   recare   l'attestazione   del   soggetto
incaricato della elaborazione del registro, che lo stesso fa parte di
registro per piu' utenti a striscia continua numerato e  bollato  dal
soggetto  medesimo  con  l'indicazione del numero dei fogli di cui si
compone il registro, della data di bollatura  e  dell'ufficio  o  del
soggetto che ha eseguito la bollatura stessa;
   e)  trattenere  e  conservare  l'ultimo  foglio  di  ogni registro
contenente la bollatura iniziale.
  3. I soggetti indicati al precedente comma 2 devono:
    a)  tenere  un  registro di carico sul quale annotare gli estremi
dei registri per piu' utenti sottoposti a bollatura;
    b)  tenere  un  registro  di  scarico sul quale annotare per anno
solare i numeri dei fogli dei registri per piu' utenti  utilizzati  e
gli utenti ai quali sono stati attribuiti;
    c)  rilasciare,  a  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,
apposita dichiarazione attestante i numeri  dei  fogli  dei  registri
utilizzati  per  le  registrazioni relative a ciascun utente, nonche'
l'elenco  degli  utenti  per  i  quali  sono  state   effettuate   le
elaborazioni nel corso dell'anno solare.
  4.  I  registri  di cui al presente articolo devono essere tenuti e
conservati ai sensi dell'art. 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5.  I  soggetti  che  adottano  la contabilita' di cui all'art. 19,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre  1973,  n.  600,  in  codice, sono obbligati alla tenuta di
apposito registro, numerato e bollato con i criteri e le modalita' di
cui all'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600, nel quale devono  essere  riportati  il  codice  adottato  e  le
corrispondenti note interpretative.