IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli da 14 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; Visto il quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 8, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha istituito il regime di contabilita' ordinaria per gli esercenti arti e professioni che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire ovvero che, pur avendo percepito compensi non superiori a tale limite, optano per detto regime; Vista le lettera a) del predetto quarto comma, in base alla quale i contribuenti soggetti al regime di contabilita' ordinaria devono tenere un registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; Visto il quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, aggiunto dall'art. 8, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, in base al quale con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma 4 dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 settembre 1990 che ha approvato il modello di registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito; Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, aggiunto dall'art. 8, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con decreti del Ministro delle finanze possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito; Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. E' autorizzata l'utilizzazione di un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua per la stampa del registro previsto dall'art. 19, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui modello e' stato approvato con decreto del Ministro delle finanze 15 settembre 1990. 2. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha effetto anche per i soggetti incaricati dell'elaborazione del registro, previsto nel comma stesso, per piu' utenti, nel rispetto dei seguenti adempimenti: a) sottoporre a numerazione progressiva e bollatura i registri a striscia continua con validita' per piu' utenti; b) attribuire, in sede di elaborazione, una distinta numerazione progressiva e per periodo di imposta, per ciascun utente, dei fogli dei registri a striscia continua; c) stampare e conservare, dopo ogni elaborazione, un indice numerato e bollato di tutti i fogli utilizzati dei registri sopra indicati, per ciascun utente; d) consegnare a ciascun utente, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, i fogli relativi alle registrazioni eseguite nel periodo di imposta, che costituiscono i registri da conservare ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i quali, all'ultima pagina devono recare l'attestazione del soggetto incaricato della elaborazione del registro, che lo stesso fa parte di registro per piu' utenti a striscia continua numerato e bollato dal soggetto medesimo con l'indicazione del numero dei fogli di cui si compone il registro, della data di bollatura e dell'ufficio o del soggetto che ha eseguito la bollatura stessa; e) trattenere e conservare l'ultimo foglio di ogni registro contenente la bollatura iniziale. 3. I soggetti indicati al precedente comma 2 devono: a) tenere un registro di carico sul quale annotare gli estremi dei registri per piu' utenti sottoposti a bollatura; b) tenere un registro di scarico sul quale annotare per anno solare i numeri dei fogli dei registri per piu' utenti utilizzati e gli utenti ai quali sono stati attribuiti; c) rilasciare, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione attestante i numeri dei fogli dei registri utilizzati per le registrazioni relative a ciascun utente, nonche' l'elenco degli utenti per i quali sono state effettuate le elaborazioni nel corso dell'anno solare. 4. I registri di cui al presente articolo devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5. I soggetti che adottano la contabilita' di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in codice, sono obbligati alla tenuta di apposito registro, numerato e bollato con i criteri e le modalita' di cui all'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative.