IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con
sede in Torino, intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  tariffe  di
assicurazione  sulla  vita,  di  tariffe  di  opzione e di condizioni
speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe  in
vigore;
  Viste  le  lettere  n.  021968 del 29 maggio 1990 e numeri 922515 e
924201 dell'11 luglio e 15 novembre 1989, numeri 020746 e 021059  del
5 e 27 marzo 1990, numeri 021506 e 021630 del 19 e 27 aprile 1990 con
le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza  di  cui  alcune  in  sostituzione  delle analoghe in vigore,
presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffa  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)   tariffa   230A   -   assicurazione   mista  a  premio  annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   11)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);
   12)  tariffa  200A  - assicurazione mista a premio annuo costante,
con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi
della tariffa di cui al precedente punto 10);
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 12);
   14)   tariffa   230B   -   assicurazione   mista  a  premio  annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di  vita  alla  scadenza  (terminal bonus), sostitutiva della analoga
tariffa 20B gia' approvata con  decreto  ministeriale  del  6  aprile
1981;
   15)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);
   16)  tariffa  200B  - assicurazione mista a premio annuo costante,
con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza  (terminal  bonus),  sostitutiva  della  analoga tariffa 20A
approvata con decreto ministeriale del 7  agosto  1984.  I  tassi  di
premio  adottati  sono  gli stessi della tariffa di cui al precedente
punto 14);
   17)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 16);
   18)  condizioni  di applicazione per assicurati di sesso femminile
da utilizzare per i contratti emessi nelle tariffe  n.  230A  (0%)  e
230B (3%) di cui ai precedenti punti 1) e 5);
   19)  condizioni  di applicazione per assicurati di sesso femminile
da utilizzare per i contratti emessi nelle tariffe 200A (0%)  e  200B
((3%) di cui ai precedenti punti 3) e7);
   20)  condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso premio
da adottare in contratti di assicurazione in forma mista  di  cui  ai
punti  12)  e  16),  allorquando  il  premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 1.000.000;
   21)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  ai punti 10 e 14, allorquando il premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 700.000;
   22)  tariffa  n.  202C:  assicurazione  mista  con  raddoppio  del
capitale in caso di morte, a premio annuo costante;
   23)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione, della tariffa di cui  al  precedente
punto 22);
   24)  tariffa  232C: assicurazione mista con raddoppio del capitale
in caso di morte, a premio annuo;
   25)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita e del  premio,  della
tariffa, di cui al precedente punto 24);
   26)  tariffa  203C:  assicurazione  mista  con  triplicazione  del
capitale in caso di morte, a premio annuo costante;
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 26);
   28)  tariffa  233C:  assicurazione  mista  con  triplicazione  del
capitale in caso di morte, a premio annuo;
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita e del premio, della tariffa
di cui al precedente punto 28);
   30)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  modalita'  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a  contratti  emessi  in  tariffe  202C e 203C
allorquando il premio  annuo,  inizialmente  corrisposto,  ecceda  L.
1.000.000;
   31)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  modalita'  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a  contratti  emessi  in  tariffe  232C e 233C
allorquando il premio  annuo,  inizialmente  corrisposto,  ecceda  L.
700.000;
   32)  opzione  di  differimento  automatico  di  corresponsione del
capitale a scadenza da applicare a  contratti  di  tipo  misto  o  di
capitale differito (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 32);
   34)  opzione  di  differimento  di  inizio di corresponsione della
rendita da applicare a contratti di rendita vitalizia (tasso  tecnico
0%, 3%, 4%);
   35)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 32);
   36)  tariffa  231B: assicurazione a termine fisso, a premio annuo,
con prestazione aggiuntiva a scadenza connessa al  conseguimento  del
diploma di maturita' con votazione non inferiore ai 54/60;
   37)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa
di cui al precedente punto 36);
   38)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  modalita'  di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del   premio
allorquanto  il  premio  inizialmente corrisposto ecceda l'importo L.
700.000.