IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le zone colpite da declino industriale, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2); Viste le decisioni in data 20 dicembre 1989, con le quali la commissione delle Comunita' europee ha approvato i quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo 2; Visti i programmi operativi predisposti dalle regioni interessate e presentati dal Governo italiano alla commissione delle Comunita' europee, per quanto riguarda l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone sopracitate; Considerato che occorre aggiornare il quadro finanziario allegato alla predetta delibera per adeguarlo alle linee finanziarie definite nei citati quadri comunitari di sostegno; Considerato che detti quadri comunitari definiscono gli importi dell'intervento finanziario comunitario e nazionale, in base ai quali sono stati elaborati e successivamente presentati all'approvazione in sede comunitaria, i relativi programmi operativi; Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea in tale contesto, ammontanti a circa lire 224 miliardi, corrispondenti ad investimenti complessivi dell'ordine di lire 1.204 miliardi, per il periodo 1989-1991, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Le linee di intervento, per le zone in declino industriale richiamate in premessa, quali risultano dai quadri comunitari di sostegno e riprese nei relativi programmi operativi, riguardano: lo sviluppo ed il potenziamento delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, l'ambiente ed il ripristino di siti industriali degradati, la diffusione dell'innovazione tecnologica nonche' le strutture di sostegno delle attivita' economiche. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali pubbliche, per ciascuna regione, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a lire 278,387 miliardi, e' assicurato per lire 30,8 miliardi con risorse da reperire sulle leggi di settore citate nella predetta tabella, per lire 80,520 miliardi con disponibilita' degli enti territoriali interessati e per lire 167,067 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Fondo di rotazione interviene, come indicato nella predetta tabella, nei limiti dei seguenti importi: lire 38,222 miliardi per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, in corso di perfezionamento; lire 128,845 miliardi per la realizzazione di progetti di competenza regionale, approvati e cofinanziati dalla commissione delle Comunita' europee, la cui quota di contributo di parte nazionale verra' erogata da parte del Fondo di rotazione, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo medesimo tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I trasferimenti ai beneficiari sono effettuati secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988 indicato in premessa. L'intervento del Fondo e' ad integrazione del finanziamento assicurato, cumulativamente, dagli enti territoriali interessati. Roma, 4 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO