IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  -  1›
gennaio   1991/1996   e   1›   gennaio   1991/1998,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti; dette emissioni sono  incrementabili  per
le  suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da
effettuare  per  il  tramite  della  Direzione  generale  del  debito
pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1›
gennaio 1991/1996 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali,  al
prezzo  fisso  di  emissione stabilito in lire 95,35%, da destinare a
sottoscrizioni in contanti.
  E'  disposta  altresi'  l'emissione  di buoni del tesoro poliennali
12,50% - 1› gennaio 1991/1998, per un importo di lire 2.000  miliardi
nominali,  al  prezzo fisso di emissione stabilito in lire 93,50%, da
destinare a sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  Gli  importi  indicati  nei  commi  primo  e  secondo  del presente
articolo  sono  incrementabili  di  lire  10  miliardi  per  ciascuna
emissione,  da  destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego
di titoli nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di  capitali
menzionate  nelle  premesse,  da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate, rispettivamente il  1›  luglio  ed  il  1›
gennaio di ogni anno di durata dei buoni stessi.