IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
 Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto  l'art.  22  della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1› agosto 1988,
n. 367;
  Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896;
  Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  luglio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Visti  i  decreti  ministeriali  28  gennaio 1977, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1986, recante nuove
modalita'    di    pagamento    delle    tasse   automobilistiche   e
dell'abbonamento  all'autoradio,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 29 dicembre 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Verificata,  di  concerto con il Ministro del tesoro, la congruita'
dei canoni di abbonamento che, unitamente ai proventi derivanti dalla
pubblicita' radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite
dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una sufficiente
ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n.
40/90 del 18 dicembre 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  semestrale  del  sovrapprezzo dovuto dagli abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 65.705.
  2. Pertanto, chiunque detenga uno o piu' apparecchi radioriceventi,
atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve
corrispondere  per ciascun semestre la somma di L. 65.915 comprensiva
del canone e del sovrapprezzo, come risulta dalla annessa tabella 1.