IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art.  56 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni (codice  postale),
approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156;
  Visto  l'art.  28  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la  legge  4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione
del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la  legge  25  febbraio  1987, n. 67, concernente il rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 388, relativa alla modifica della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
 Visto  il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26
febbraio  1988, con il quale sono state stabilite le tariffe postali,
di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 65, recante
disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito con  modifica
dalla  legge  26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle  tariffe
delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
16 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del  23
settembre  1989,  con  il quale sono state determinate le tariffe per
l'interno delle stampe periodiche e non periodiche;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
telecomunicazioni 5 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  183  del  7  agosto  1990, che ha confermato anche per il secondo
semestre dell'anno 1990 la riduzione  nella  misura  del  50%,  della
tariffa  ordinaria  delle  stampe  periodiche  spedite in abbonamento
postale dalle imprese editrici di cui al  primo  comma  dell'art.  28
della citata legge 5 agosto 1991, n. 416;
  Tenuto  conto  dell'aggravio  dei  costi  a  carico  delle  imprese
editrici di cui al primo comma dell'art.  28  della  legge  5  agosto
1981,  n. 416, derivante dall'aumento delle tariffe per la spedizione
in abbonamento postale delle stampe periodiche;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  riduzione  della  tariffa  ordinaria  delle  stampe  periodiche
spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo
comma  dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, gia' accordata
nella misura del 50 per cento con il decreto  ministeriale  5  giugno
1990, e' confermata per il primo semestre dell'anno 1991.