IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 febbraio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1989 riguardante la pesca del novellame da consumo e del rossetto entro le tre miglia dalla costa; Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965; Considerato che da accertamenti effettuati dell'Icrap risulta che nel compartimento marittimo di Crotone la pesca del novellame da consumo viene effettuata prevalentemente su novellame di Alaccia che risulta presente in quel mare in tempi ritardati rispetto al novellame di Sarda; Considerato che il gruppo di lavoro costituisto in seno al Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare, sulla base di diverse ricerche condotte in merito alla raccolta di novellame per consumo, ha suggerito in via sperimentale, una specifica regolamentazione della pesca di detto novellame nel Compartimento marittimo di Manfredonia; Vista la relazione presentata dall'istituto provinciale di idrobiologia e pesca di Bari; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. Nel compartimento marittimo di Crotone la pesca del bianchetto e del rossetto puo' essere esercitata senza limiti di distanza dalla costa con attrezzo "sciabica" per il periodo 1 marzo-30 aprile di ciascun anno. E' altresi' autorizzata la detenzione ed il commercio del bianchetto e del rossetto.