IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la legge 14 febbraio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il piano per la  razionalizzazione  e  lo  sviluppo
della pesca marittima;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 1› dicembre 1989 riguardante la pesca
del novellame da consumo e del rossetto entro  le  tre  miglia  dalla
costa;
  Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965;
  Considerato  che  da accertamenti effettuati dell'Icrap risulta che
nel compartimento marittimo di Crotone  la  pesca  del  novellame  da
consumo  viene effettuata prevalentemente su novellame di Alaccia che
risulta  presente  in  quel  mare  in  tempi  ritardati  rispetto  al
novellame di Sarda;
  Considerato che il gruppo di lavoro costituisto in seno al Comitato
nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare,  sulla  base
di diverse ricerche condotte in merito alla raccolta di novellame per
consumo,  ha   suggerito   in   via   sperimentale,   una   specifica
regolamentazione  della  pesca  di  detto novellame nel Compartimento
marittimo di Manfredonia;
  Vista   la   relazione   presentata  dall'istituto  provinciale  di
idrobiologia e pesca di Bari;
  Sentiti  la  Commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ed il Comitato  nazionale  per  la  gestione  e  conservazione  delle
risorse biologiche del mare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  compartimento  marittimo  di Crotone la pesca del bianchetto e
del rossetto puo' essere esercitata senza limiti  di  distanza  dalla
costa  con  attrezzo  "sciabica" per il periodo 1› marzo-30 aprile di
ciascun anno.
  E'   altresi'   autorizzata  la  detenzione  ed  il  commercio  del
bianchetto e del rossetto.