IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154; Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1991 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacita' operativa; Rilevata l'opportunita' di riservare una quota della capacita' operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Ritenuto di fissare tra gli obiettivi del programma dei controlli fiscali 1991 un incremento non inferiore ad un minimo prefissato del gettito complessivo nel settore imposte dirette e nel settore IVA da conseguire, oltre che con il rispetto dei criteri stabiliti dal presente decreto, con il potenziamento degli ausilii automatici all'attivita' di accertamento e con l'assuzione di nuovo personale; Ritenuto altresi' necessario definire gli strumenti e le modalita' di attuazione dei predetti programmi e dei controlli globali in base a sorteggio, anche in ordine all'acquisizione di elementi da utilizzare per la definizione di coefficienti presuntivi e di congruita', nonche' per l'analisi di dati e comportamenti fiscali di specifici settori economici; Viste le proposte del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 7 dicembre 1990; Decreta: Art. 1. 1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacita' operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II e III. 2. La Guardia di finanza si atterra', nella propria attivita' di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.