IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
l'art. 2, comma 29, del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17,
nonche' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5  marzo  1986,  n.  57,
convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;
  Visti  gli  articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;
  Considerata   l'esigenza  di  stabilire  i  criteri  selettivi  che
dovranno essere seguiti nel  1991  dagli  uffici  distrettuali  delle
imposte  dirette  e  dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore
aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di  imposta
e   per   l'individuazione  dei  soggetti  che  ne  hanno  omesso  la
presentazione, tenendo anche conto della loro capacita' operativa;
  Rilevata  l'opportunita'  di  riservare  una  quota della capacita'
operativa della Guardia di  finanza  per  l'esecuzione  di  verifiche
centralmente   pianificate,   ovvero   individuate  in  sede  locale,
nell'ambito della cooperazione con gli  uffici  finanziari  ai  sensi
degli  articoli  63  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
  Ritenuto  di  fissare tra gli obiettivi del programma dei controlli
fiscali 1991 un incremento non inferiore ad un minimo prefissato  del
gettito  complessivo nel settore imposte dirette e nel settore IVA da
conseguire, oltre che con  il  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal
presente  decreto,  con  il  potenziamento  degli  ausilii automatici
all'attivita' di accertamento e con l'assuzione di nuovo personale;
  Ritenuto  altresi' necessario definire gli strumenti e le modalita'
di attuazione dei predetti programmi e dei controlli globali in  base
a   sorteggio,  anche  in  ordine  all'acquisizione  di  elementi  da
utilizzare  per  la  definizione  di  coefficienti  presuntivi  e  di
congruita',  nonche' per l'analisi di dati e comportamenti fiscali di
specifici settori economici;
  Viste  le  proposte  del  Comitato  di  coordinamento  del Servizio
centrale degli ispettori tributari in data 7 dicembre 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette e gli uffici
provinciali dell'imposta sul valore aggiunto  procederanno,  in  base
alla  propria  capacita'  operativa, al controllo delle dichiarazioni
annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne  abbiano
omesso  la  presentazione,  selezionando  le posizioni da controllare
secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II e III.
  2.  La  Guardia  di finanza si atterra', nella propria attivita' di
verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.