IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si stabilisce che le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non e' superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, vanno versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate; Rilevato che a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il limite minimo di versamento, per effetto degli arrotondamenti, e' fissato in lire 2.000; Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che prevede l'obbligo, per i concessionari, di non accettare versamenti inferiori a lire 13.000 e ritenuto che per ottemperare a quanto disposto dall'art. 8, comma 5, della citata legge n. 165 del 26 giugno 1990 e' possibile accettare versamenti inferiori a lire 13.000 limitatamente ai versamenti effettuati a norma dell'art. 8 della citata legge n. 165; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, con il quale si stabilisce che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge sia riscossa mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del versante; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento delle imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici tributi per il versamento del conguaglio previsto dall'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le ritenute alla fonte di importo minimo da versare a norma dell'art. 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350; Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui al precedente comma non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Decreta: Art. 1. Quando il conguaglio previsto dall'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, le relative somme vanno versate al concessionario della riscossione separatamente dalle ritenute alla fonte operate nel mese. Per il versamento previsto nel comma precedente e' istituito il codice tributo 1013, la cui legenda e' la seguente: "Conguaglio di cui all'art. 23, 3 comma, D.P.R. 600/1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento". Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento e' costituito dal mese e dall'anno in cui il conguaglio e' effettivamente operato.