IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  23,  terzo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con il quale  viene  consentito
che  le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro
dipendente possono  essere  effettuate  entro  due  mesi  dalla  fine
dell'anno di riferimento;
  Visto  l'art.  8, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito nella legge 26 giugno  1990,  n.  165,  con  il  quale  si
stabilisce  che  le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario
della riscossione, il cui ammontare non e' superiore al limite minimo
della  commissione  spettante al concessionario stesso, vanno versate
cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del  mese
di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate;
  Rilevato  che  a  norma  dell'art. 2, secondo comma, della legge 23
dicembre 1977, n. 935, il limite minimo di  versamento,  per  effetto
degli arrotondamenti, e' fissato in lire 2.000;
  Visto  l'art.  11  del  decreto  ministeriale  7 dicembre 1989, che
prevede l'obbligo, per i concessionari, di non  accettare  versamenti
inferiori  a  lire  13.000  e  ritenuto  che per ottemperare a quanto
disposto dall'art. 8, comma 5, della  citata  legge  n.  165  del  26
giugno 1990 e' possibile accettare versamenti inferiori a lire 13.000
limitatamente ai versamenti effettuati  a  norma  dell'art.  8  della
citata legge n. 165;
  Visto  l'art.  2,  comma  2, del decreto-legge 27 novembre 1990, n.
350, con il quale  si  stabilisce  che  l'imposta  sostitutiva  delle
imposte  sui redditi sulle plusvalenze di cui all'art. 1 del predetto
decreto-legge   sia   riscossa   mediante   versamento   diretto   al
concessionario  della  riscossione,  competente  secondo il domicilio
fiscale del versante;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono  le  modalita'
di  versamento  delle  imposte  allo  sportello  del concessionario o
mediante conto corrente postale;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici tributi per il
versamento del conguaglio previsto dall'art.  23,  terzo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per le ritenute alla fonte di  importo  minimo  da  versare  a  norma
dell'art. 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella
legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' per il versamento  dell'imposta
sostitutiva  sulle  plusvalenze,  di  cui  all'art.  2,  comma 2, del
decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350;
  Considerato  che  per la riscossione presso il concessionario delle
entrate  di  cui  al  precedente  comma  non  si   rende   necessaria
l'approvazione  di  una  specifica modulistica, risultando adattabile
quella gia' in uso;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Quando  il  conguaglio  previsto  dall'art.  23,  terzo  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
viene  effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di
riferimento, le relative somme vanno versate al concessionario  della
riscossione separatamente dalle ritenute alla fonte operate nel mese.
  Per  il  versamento  previsto  nel comma precedente e' istituito il
codice tributo 1013, la cui legenda e' la  seguente:  "Conguaglio  di
cui  all'art. 23, 3› comma, D.P.R. 600/1973, effettuato nei primi due
mesi dell'anno successivo a quello di riferimento".
  Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento e'
costituito  dal  mese  e  dall'anno   in   cui   il   conguaglio   e'
effettivamente operato.