IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  14  maggio  1981,  n.  219, recante provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo  sviluppo  dei  territori  colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;
  Visto  il  titolo  VIII della citata legge n. 219/81 concernente la
realizzazione di un programma straordinario di edilizia  residenziale
a Napoli e delle relative opere di urbanizzazione;
  Visto  l'art.  11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, che stabilisce
che,  fino  a  quando  non  siano  determinati  per  legge  gli  enti
destinatari  delle  opere  edilizie,  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, le  opere  stesse
siano consegnate ai rispettivi comuni territorialmente competenti per
la normale gestione o per  l'affidamento  della  gestione  agli  enti
interessati;
  Visti  i  decreti-legge n. 492/87, n. 28/88, n. 115/88, n. 237/88 e
n. 450/88, decaduti per  mancata  conversione,  che  dettavano  norme
circa  gli  oneri  per  la  gestione e la manutenzione del patrimonio
realizzato ai sensi del citato titolo VIII, inserite, da ultimo,  nel
disegno  di legge n. 1715, gia' approvato dalla Camera dei deputati e
tuttora all'esame del Senato della Repubblica;
  Vista  la  propria  delibera  30 marzo 1989, con la quale, ai sensi
dell'art. 84, ultimo  comma,  della  legge  n.  219/81,  l'avv.  Aldo
Linguiti  e'  stato nominato funzionario incaricato per l'ultimazione
delle operazioni in corso del  programma  straordinario  di  edilizia
residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli;
  Viste  le  note  del  funzionario  incaricato n. 261/75/Gab. del 25
gennaio 1990, n.  286/Gab.  del  4  aprile  1990  e  624/Gab.  del  5
settembre  1990 con le quali viene data comunicazione del rifiuto dei
comuni interessati a prendere in consegna e gestire le dette opere in
assenza di risorse economiche e personale adeguato;
  Ravvisata   la  necessita'  -  nelle  more  d'una  regolamentazione
legislativa degli oneri gestionali delle dette opere,  gia'  inserita
nel  citato  disegno di legge n. 1715 - di prevenire il degrado degli
interventi realizzati, in forza degli articoli  31  e  32  del  regio
decreto n. 2058/29 di conservazione del patrimonio statale;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Il  funzionario  incaricato  dell'ultimazione  delle  operazioni in
corso del programma straordinario di edilizia residenziale a  Napoli,
di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede ad
avviare tutte le procedure previste dall'ordinamento per l'assunzione
in   carico,   da   parte   dei   comuni,  delle  opere  edilizie  ed
infrastrutturali realizzate con i fondi della citata legge n. 219/81,
anche  promuovendo  presso i competenti organi regionali la nomina di
un commissario ad acta.
  Nel  contempo,  al  fine  di  evitare  il  degrado degli interventi
realizzati, il funzionario e' autorizzato  ad  assumere  la  gestione
temporanea  e  la  manutenzione  delle  predette  opere  edilizie  ed
infrastrutturali per conto dei comuni interessati che non hanno preso
in consegna e gestito le opere stesse.
  Il funzionario incaricato adottera' tutti i provvedimenti necessari
per una gestione separata dell'attivita' di cui al  precedente  punto
dall'attivita'  propria  dell'ultimazione  delle operazioni in corso,
con  particolare  riguardo  alla  istituzione  di  una   contabilita'
separata  cui  fare  affluire  le entrate derivanti dalla gestione ed
addebitare le spese ad essa inerenti per  il  finale  recupero  delle
spese ed oneri.
   Roma, 4 dicembre 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO