IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura; Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989 e 20 settembre 1990 con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988; Visti in particolare gli allegati 2- bis e 2- ter relativi alle norme transitorie; Considerata la necessita' di modificare le gia' previste norme transitorie per l'importazione dei bovini di razza Bruna, Grigio Alpina, Pezzata Rossa e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con i Paesi limitrofi; Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/1988; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 2- bis al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante "Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, dalla Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa" i punti 1 "Identificazione dei soggetti", 2 "Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili" e 5 "Certificati genealogici e relative indicazioni" sono sostituiti dai seguenti testi: "1. Identificazione dei soggetti. a) Austria: in caso di illeggibilita' di uno o piu' numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente. b) Svizzera: i soggetti di razza Pezzata Rossa potranno essere identificati fino al 1 gennaio 1992 dalla marca ufficiale del libro genealogico e, in assenza di tatuaggio, dalla riproduzione schematica delle pezzature (pupazzetto). 2. Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili. Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verra' verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, si considera "non negativo" l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da "0" a "+ n" per la quantita' di latte. 5. Certificati genealogici e relative indicazioni. a) L'organizzazione Schwezerisches Fleckviezuchtverband di Zollikofen (Svizzera) potra' - fino al 1 gennaio 1992 - far accompagnare il certificato genealogico, scritto solo in parte con sistema meccanografico, con un estratto del Libro genealogico, compilato con sistema meccanografico, che confermi, oltre alla identificazione dell'animale, i dati contenuti sul rispettivo certificato genealogico. b) Possono essere ammessi all'importazione al 1 gennaio 1992: soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione piu' favorevole e la media delle lattazioni anziche' la prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse; soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualita' di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti; soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni relative alle sostanze proteiche del latte. Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 182, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione. - Il D.M. n. 96/1988: "Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio". - Il D.M. 11 gennaio 1988, n. 97, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1988. - Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1988. - Il D.M. 14 gennaio 1989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989. - Il D.M. 21 dicembre 1989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989. - Il D.M. 20 settembre 1990 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990.