IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato dal Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che prevede la fissazione da parte del Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento  dei  controlli  sul  bestiame   da   ammettere   tra   i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11 gennaio 1988, n. 97,  recante  norme  per  l'importazione  ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale seminale ed ovuli fecondati  provenienti  dal  bestiame  da
riproduzione di razza pura;
  Visti  i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989 e 20 settembre  1990
con  i  quali  sono  state apportate modificazioni ed integrazioni al
citato decreto ministeriale n. 97/1988;
  Visti  in  particolare  gli  allegati 2- bis e 2- ter relativi alle
norme transitorie;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  le gia' previste norme
transitorie per l'importazione dei  bovini  di  razza  Bruna,  Grigio
Alpina,   Pezzata  Rossa  e  Pinzgau,  al  fine  di  salvaguardare  i
tradizionali scambi con i Paesi limitrofi;
  Ritenuto  quindi  di  dover  integrare  e modificare in tal senso i
suddetti allegati  al  piu'  volte  citato  decreto  ministeriale  n.
97/1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato  2- bis al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio
1988, recante "Norme  transitorie  per  l'importazione  dall'Austria,
dalla Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna
e  Pezzata  Rossa"  i  punti  1  "Identificazione  dei  soggetti",  2
"Valutazione   genetica   del  padre  dei  soggetti  femminili"  e  5
"Certificati genealogici e relative indicazioni" sono sostituiti  dai
seguenti testi:
"1. Identificazione dei soggetti.
   a) Austria:
   in  caso  di illeggibilita' di uno o piu' numeri del tatuaggio, la
ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.
   b) Svizzera:
   i  soggetti  di  razza  Pezzata Rossa potranno essere identificati
fino al 1› gennaio 1992 dalla marca ufficiale del  libro  genealogico
e,  in  assenza  di  tatuaggio,  dalla  riproduzione schematica delle
pezzature (pupazzetto).
2. Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.
  Per  la  razza  Pezzata  Rossa: fino a quando non verra' verificata
l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei  Paesi
terzi  con  quelli  applicati  in  Italia, e comunque non oltre il 31
dicembre 1991, si considera  "non  negativo"  l'indice  genetico  del
padre  quando  tale  indice  abbia  un  valore  da "0" a "+ n" per la
quantita' di latte.
5. Certificati genealogici e relative indicazioni.
   a)   L'organizzazione   Schwezerisches   Fleckviezuchtverband   di
Zollikofen (Svizzera)  potra'  -  fino  al  1›  gennaio  1992  -  far
accompagnare  il  certificato  genealogico, scritto solo in parte con
sistema  meccanografico,  con  un  estratto  del  Libro  genealogico,
compilato  con  sistema  meccanografico,  che  confermi,  oltre  alla
identificazione  dell'animale,  i  dati  contenuti   sul   rispettivo
certificato genealogico.
   b) Possono essere ammessi all'importazione al 1› gennaio 1992:
   soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la
lattazione piu' favorevole e la media delle  lattazioni  anziche'  la
prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse;
   soggetti  femminili  le  cui  madri  abbiano almeno una lattazione
completa dei dati relativi alla qualita'  di  latte,  percentuale  di
sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;
   soggetti  femminili  le  cui  nonne  siano sfornite di rilevazioni
relative alle sostanze proteiche del latte.
  Tutti  i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul
certificato genealogico".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n. 616/1977 da' attuazione alla delega di
          cui all'art.   1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  182,
          concernente     norme    sull'ordinamento    regionale    e
          sull'organizzazione della pubblica amministrazione.
             -   Il   D.M.   n.  96/1988:  "Importazione  di  animali
          riproduttori di razza pura in esenzione da dazio".
             -  Il  D.M.  11  gennaio  1988, n. 97, e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 74 del 29 marzo 1988.
             -  Il  D.M.  5  agosto  1988, n. 360, e pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22  agosto
          1988.
             -  Il  D.M. 14 gennaio 1989 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989.
             -  Il D.M. 21 dicembre 1989 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.
             - Il D.M. 20 settembre 1990 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990.