IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le  politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme di manifestazione di pericolosita' sociale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
328, in data 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario
Resider,  a  favore  della  riconversione  di zone siderurgiche e, in
particolare, l'art. 5 che definisce gli interventi ammissibili;
  Vista  la decisione della commissione delle Comunita' europee del 6
febbraio 1990 che, verificata la presenza dei requisiti previsti  dal
citato  regolamento  n. 328/1988, ha definito le zone del Centro-Nord
dell'Italia  che  possono  beneficiare  del   programma   comunitario
Resider;
  Vista   la  legge  15  marzo  1989,  n.  181,  di  conversione  del
decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, ed in  particolare  l'art.  11,
che  prevede  nell'ambito  di  attuazione  del  programma  Resider la
concessione di contributi a valere sulla disponibilita' del Fondo per
la  razionalizzazione  aziendale  ed  interaziendale  degli  impianti
siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982,  n.  46,
per  l'insediamento di nuove attivita', ovvero per l'ammodernamento e
l'ampliamento degli impianti esistenti, in  favore  delle  piccole  e
medie imprese industriali, nelle zone colpite da crisi siderurgica;
  Vista  la  delibera CIPI del 28 giugno 1990, che, in relazione alla
sopraindicata decisione della commissione,  ha  individuato  le  aree
siderurgiche  per  le  quali possono attivarsi gli strumenti previsti
dall'art. 11 della citata legge n. 181/1989;
  Vista  la nota della commissione delle Comunita' europee in data 16
agosto 1990,  n.  8643,  che  determina  l'ammontare  del  contributo
comunitario a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale in 3.200
ECU per posto di lavoro perduto e che indica il tasso  di  cambio  da
utilizzare  per  la formulazione dei piani finanziari nella misura di
L. 1.514,62 per ECU;
  Visti  i  programmi  formulati dalle regioni per l'attuazione delle
azioni di intervento di cui al citato regolamento Resider in materia,
tra  l'altro,  di  recupero  dei  siti  degradati,  di  creazione  di
organismi di consulenza e di animazione economica, di servizi comuni,
di  analisi settoriali e di aiuti agli investimenti diversi da quelli
del settore industriale;
  Considerato,  altresi',  che  per  il  finanziamento  dei  predetti
programmi, la quota comunitaria di  intervento  e'  calcolata  in  L.
23.563.800.000,   per   gli   anni  1990,  1991  e  1992,  mentre  il
corrispondente cofinanziamento nazionale ammonta a L. 18.100.000.000;
  Ritenuto  che  le iniziative in questione non rientrano nelle linee
programmatiche definite al punto 2 della delibera CIPI del 13 ottobre
1989  adottata  in  applicazione  dell'art.  5  della citata legge n.
181/1989, e che inoltre esse  non  hanno  titolo  al  cofinanziamento
nazionale  a  valere  sulle  risorse  di cui all'art. 11 della stessa
legge n. 181, e che, quindi, occorre provvedere  alla  determinazione
delle modalita' di finanziamento della quota di competenza nazionale;
  Considerato  che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della
citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti
autorita',  solo  gli  interventi  oggetto di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Il  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi regionali ammessi al
beneficio degli interventi del Fondo europeo di  sviluppo  regionale,
ai  sensi  del  programma Resider indicato in premessa, relativo alla
riconversione delle aree siderurgiche individuate  con  la  decisione
della commissione delle Comunita' europee in data 6 febbraio 1990, e'
determinato in L. 18.100.000.000 ed e' articolato, secondo le aree di
intervento,  come  specificato  nell'allegato  che  costituisce parte
integrante della presente delibera.
  Fino  alla  concorrenza  del  50% dell'ammontare indicato nel comma
precedente e per gli anni 1990 e 1991, il Fondo di rotazione, di  cui
all'art.  5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare,
per i progetti che rientrano nei  programmi  approvati  e  finanziati
dalla   commissione   delle   Comunita'   europee,   gli   occorrenti
finanziamenti sulla bse di richieste debitamente motivate e trasmesse
al  Fondo  stesso  dalle  regioni  interessate,  per  il  tramite del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato.   I
trasferimenti  del  Fondo  di  rotazione,  non cumulabili con nessuna
altra  agevolazione  nazionale,  sono  effettuati   direttamente   ai
beneficiari  indicati  nelle  predette  richieste,  in  relazione  ai
corrispondenti versamenti comunitari da comunicarsi  da  parte  delle
regioni interessate.
  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
riferisce al CIPE, entro il 30 settembre 1991, sull'attuazione  delle
iniziative  Resider, ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 3,
comma 2,  della  legge  n.  183/1987,  dei  programmi  di  interventi
finanziari, per il 1992, inerenti le iniziative in questione.
   Roma, 4 dicembre 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO