IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 328, in data 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario Resider, a favore della riconversione di zone siderurgiche e, in particolare, l'art. 5 che definisce gli interventi ammissibili; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee del 6 febbraio 1990 che, verificata la presenza dei requisiti previsti dal citato regolamento n. 328/1988, ha definito le zone del Centro-Nord dell'Italia che possono beneficiare del programma comunitario Resider; Vista la legge 15 marzo 1989, n. 181, di conversione del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, ed in particolare l'art. 11, che prevede nell'ambito di attuazione del programma Resider la concessione di contributi a valere sulla disponibilita' del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'insediamento di nuove attivita', ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, in favore delle piccole e medie imprese industriali, nelle zone colpite da crisi siderurgica; Vista la delibera CIPI del 28 giugno 1990, che, in relazione alla sopraindicata decisione della commissione, ha individuato le aree siderurgiche per le quali possono attivarsi gli strumenti previsti dall'art. 11 della citata legge n. 181/1989; Vista la nota della commissione delle Comunita' europee in data 16 agosto 1990, n. 8643, che determina l'ammontare del contributo comunitario a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale in 3.200 ECU per posto di lavoro perduto e che indica il tasso di cambio da utilizzare per la formulazione dei piani finanziari nella misura di L. 1.514,62 per ECU; Visti i programmi formulati dalle regioni per l'attuazione delle azioni di intervento di cui al citato regolamento Resider in materia, tra l'altro, di recupero dei siti degradati, di creazione di organismi di consulenza e di animazione economica, di servizi comuni, di analisi settoriali e di aiuti agli investimenti diversi da quelli del settore industriale; Considerato, altresi', che per il finanziamento dei predetti programmi, la quota comunitaria di intervento e' calcolata in L. 23.563.800.000, per gli anni 1990, 1991 e 1992, mentre il corrispondente cofinanziamento nazionale ammonta a L. 18.100.000.000; Ritenuto che le iniziative in questione non rientrano nelle linee programmatiche definite al punto 2 della delibera CIPI del 13 ottobre 1989 adottata in applicazione dell'art. 5 della citata legge n. 181/1989, e che inoltre esse non hanno titolo al cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse di cui all'art. 11 della stessa legge n. 181, e che, quindi, occorre provvedere alla determinazione delle modalita' di finanziamento della quota di competenza nazionale; Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il cofinanziamento nazionale dei programmi regionali ammessi al beneficio degli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, ai sensi del programma Resider indicato in premessa, relativo alla riconversione delle aree siderurgiche individuate con la decisione della commissione delle Comunita' europee in data 6 febbraio 1990, e' determinato in L. 18.100.000.000 ed e' articolato, secondo le aree di intervento, come specificato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. Fino alla concorrenza del 50% dell'ammontare indicato nel comma precedente e per gli anni 1990 e 1991, il Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare, per i progetti che rientrano nei programmi approvati e finanziati dalla commissione delle Comunita' europee, gli occorrenti finanziamenti sulla bse di richieste debitamente motivate e trasmesse al Fondo stesso dalle regioni interessate, per il tramite del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I trasferimenti del Fondo di rotazione, non cumulabili con nessuna altra agevolazione nazionale, sono effettuati direttamente ai beneficiari indicati nelle predette richieste, in relazione ai corrispondenti versamenti comunitari da comunicarsi da parte delle regioni interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al CIPE, entro il 30 settembre 1991, sull'attuazione delle iniziative Resider, ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987, dei programmi di interventi finanziari, per il 1992, inerenti le iniziative in questione. Roma, 4 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO