IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988,
n. 148, concernente l'approvazione del testo  unico  delle  norme  di
legge in materia valutaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 luglio 1990, n. 313, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  258  del  5
novembre 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione
delle merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  ottobre  1990, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale  del  5  novembre
1990  concernente  l'elenco  delle merci sottoposte ad autorizzazione
per l'importazione;
  Visto  il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/90 del 25 settembre
1990,  che  abolisce  o  sospende  le  restrizioni  quantitative  nei
confronti di alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale e modifica
in tal senso i regolamenti CEE n. 3420/83 e n. 288/82;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di  mettere  in  distribuzione alcuni
contingenti di importazione  di  merci  da  Albania,  Cina,  Romania,
U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1› gennaio-31 dicembre 1991;
  Considerato  tuttavia  che  non e' ancora intervenuta la necessaria
decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad  aprire
i contingenti di importazione in questione;
  Considerato,  peraltro,  che,  in  tali  circostanze,  l'art. 3 del
regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla  data
del  1›  dicembre  "il Consiglio non ha ancora preso una decisione in
merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente
rinnovati  per  l'anno successivo" e "in tal caso, prima del 1› marzo
del nuovo anno il Consiglio adotta, conformemente  all'art.  113  del
Trattato,   le   modifiche   che   ritiene  necessario  apportare  ai
contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo";
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di mettere in distribuzione, per
l'anno 1991, i contingenti di importazione  in  questione  in  misura
corrispondente  a  quella fissata con decisione CEE del Consiglio del
27 luglio 1990 per il 1990, con riserva di  apportare  le  successive
modifiche  che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro il
1› marzo 1991;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il periodo 1› gennaio-31 dicembre 1991 sono fissati in via
provvisoria i contingenti d'importazione dai Paesi di origine e per i
prodotti   di  cui  all'allegato  al  presente  decreto,  secondo  le
modalita' di cui al successivo articolo.
  2.  Eventuali  modifiche  dei  quantitativi,  decise  in  sede CEE,
verranno rese note mediante circolare ministeriale.