IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, ed il relativo regolamento di esecuzione, che prevedono - tra l'altro - l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1989, concernente la revisione delle tariffe per l'estero; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1990, concernente la revisione delle tariffe di bancoposta internazionali; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, concernente la revisione di alcune tariffe postali per l'estero; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1990, concernente la ristrutturazione tariffaria dei reclami; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo p.t., il 14 dicembre 1990, registro n. 50, foglio n. 9, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe postali per l'estero, nonche' i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennita' per perdita, manomissione o avaria, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.