IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n. 115;
  Esaminata la deliberazione in data 29 novembre 1990 con la quale il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei  giornalisti  ha  determinato  la
misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1991;
                               Decreta:
  E'  approvata  la  deliberazione  in  data  29  novembre  1990  del
Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti  -  allegata   al
presente decreto - che determina la misura delle quote annuali dovute
dagli iscritti per l'anno 1991, per le spese del suo funzionamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1990
                                                Il Ministro: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  60/1963  reca:  "Ordinamento  della
          professione di giornalista".  L'art.  20  di  detta  legge,
          intitolato "Attribuzioni del Consiglio" cosi' recita:
             "Il  Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da
          altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
              (omissis);
              f)  determina,  con  deliberazione  da  approvarsi  dal
          Ministro per la grazia e giustizia, la misura  delle  quote
          annuali   dovute  dagli  iscritti  per  le  spese  del  suo
          funzionamento;
                g)  stabilisce,  ogni  biennio,  con deliberazione da
          approvarsi dal Ministro  per  la  grazia  e  giustizia,  il
          limite  massimo  delle  quote  annuali  dovute  ai consigli
          regionali o interregionali dai rispettivi iscritti".
             -  Il  D.P.R.  n.  115/1965  approva  il regolamento per
          l'esecuzione  della  legge  3   febbraio   1963,   n.   69,
          sull'ordinamento  della  professione di giornalista. L'art.
          27 di tale decreto intitolato "Quote annuali -  Contributi"
          cosi' recita:
             "Il   Consiglio  nazionale  dell'ordine  stabilisce  con
          deliberazione da adottarsi entro il  mese  di  dicembre  di
          ciascun  anno  la misura delle quote annuali ad esso dovute
          dagli iscritti negli elenchi dell'albo,  nel  registro  dei
          praticanti  e negli elenchi speciali, nonche' la misura dei
          diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso  richieste.
             Con   le  modalita'  di  cui  al  comma  precedente,  il
          consiglio regionale o interregionale provvede  a  stabilire
          la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti
          negli elenchi dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e
          negli  elenchi  speciali,  ed  a  determinare la misura dei
          contributi per l'iscrizione nell'albo e  nel  registro  dei
          praticanti,  nonche'  la misura dei diritti per il rilascio
          delle  tessere  e  dei   certificati   e   per   le   altre
          prestazioni".