IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente profilassi della peste suina classica (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981) modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1982); Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1990, concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1990; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1989; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinaria per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988; Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica a mantenerlo tale, modificata dalla direttiva del Consiglio n. 87/487/CEE del 22 settembre 1987; Vista la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della comunita' in vista dell'eradicazione della peste suina classica, modificata dalla decisione del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987; Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina classica nella regione Sardegna; Vista la decisione della commissione n. 89/346/CEE del 16 maggio 1989 relativa all'approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana con il quale e' stata prevista la cessazione della vaccinazione contro la suddetta malattia in tutti gli allevamenti esistenti sul territorio nazionale ad eccezione di quelli della regione Sardegna; Ordina: Art. 1. 1. Negli allevamenti di suini esistenti nella regione Sardegna e' resa obbligatoria per l'anno 1991 la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di eta' compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi comunque non prima di quindici giorni dallo svezzamento. 2. A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini all'unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione. 3. Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.