IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del
12 febbraio 1968);
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  settembre  1981,  concernente
profilassi della peste suina classica (Gazzetta Ufficiale n. 265  del
26  settembre  1981)  modificato  con decreto ministeriale 4 febbraio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1982);
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  marzo  1990,  concernente  la
produzione,  l'acquisto  e  la  distribuzione  dei  vaccini  per   la
profilassi  immunizzante obbligatoria degli animali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1990;
  Vista  la  legge  2 giugno 1988, n. 218 recante misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988;
  Visto  il decreto 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1989;
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, concernente il
pagamento  delle  prestazioni  veterinaria  per  l'attuazione   delle
profilassi  vaccinali  obbligatorie  contro  le  malattie infettive e
diffusive degli animali e per la esecuzione della bonifica  sanitaria
degli   allevamenti  dalla  tubercolosi,  dalla  brucellosi  e  dalla
leucosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del  10  novembre
1988;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 80/1095/CEE dell'11 novembre
1980, che  fissa  le  condizioni  per  rendere  il  territorio  della
Comunita'  esente  dalla  peste  suina  classica  a  mantenerlo tale,
modificata  dalla  direttiva  del  Consiglio  n.  87/487/CEE  del  22
settembre 1987;
  Vista  la  decisione  del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre
1980, che instaura un'azione finanziaria  della  comunita'  in  vista
dell'eradicazione   della  peste  suina  classica,  modificata  dalla
decisione del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987;
  Tenuto  conto  che  continua  ad  essere  segnalata l'insorgenza di
focolai di peste suina classica nella regione Sardegna;
  Vista  la  decisione  della commissione n. 89/346/CEE del 16 maggio
1989 relativa all'approvazione del piano di eradicazione della  peste
suina  classica  presentato dalla Repubblica italiana con il quale e'
stata prevista la cessazione della vaccinazione  contro  la  suddetta
malattia  in tutti gli allevamenti esistenti sul territorio nazionale
ad eccezione di quelli della regione Sardegna;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Negli  allevamenti di suini esistenti nella regione Sardegna e'
resa obbligatoria per l'anno 1991 la  vaccinazione  contro  la  peste
suina  classica  dei  suini  di  eta'  compresa  tra  i sessanta ed i
settanta giorni da eseguirsi comunque non prima  di  quindici  giorni
dallo svezzamento.
  2.  A  tale  scopo  i proprietari degli animali devono segnalare la
nascita dei suini all'unita' sanitaria locale nel cui  territorio  ha
sede  l'allevamento  per  consentire  la  programmazione dei piani di
vaccinazione.
  3.  Sono  soggetti  a rivaccinazione annuale i suini destinati alla
riproduzione.