Art. 1.
   1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
protocolli addizionali agli accordi conclusi  tra  gli  Stati  membri
della  CECA  e  la  CECA  stessa  da una parte ed Austria, Finlandia,
Norvegia,  e  Svezia  dall'altra,  dei  protocolli  addizionali  agli
accordi  conclusi  tra  gli  Stati  membri  della CECA da una parte e
l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e  del  protocollo  complementare
all'accordo   aggiuntivo   sulla   validita'  per  il  Principato  di
Liechtenstein dell'accordo tra gli  Stati  membri  della  CECA  e  la
Svizzera,  a  seguito  dell'adesione  del  Regno  di  Spagna  e della
Repubblica portoghese alla Comunita', tutti firmati a Bruxelles il 14
luglio 1986.