La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              promulga 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad  accettare  gli
emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le
migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del
Consiglio del Comitato stesso, con  la  risoluzione  n.  724  del  20
maggio 1987.