La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.