IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285,
convertito  dalla  legge  21  dicembre   1929,   n.   2238,   recante
modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971,
n. 37, recante autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad
eseguire talune rilevazioni statistiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1986, n.
205, che da ultimo ha prorogato al 31 dicembre 1989  il  termine  per
l'effettuazione  delle  rilevazioni  di  cui  al  citato  decreto del
Presidente della Repubblica n. 37 del 1971;
  Considerato  che  permane  l'esigenza  di  effettuare  le  predette
rilevazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 7 dicembre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 1990;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E'  differito  al  31  dicembre  1992 il termine entro il quale
l'Istituto nazionale di statistica  e'  autorizzato  ad  eseguire  le
rilevazioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1971, n. 37.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 1
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.  - L'art. 2 del R.D.L. n. 1285/1929 (Modifiche
          all'ordinamento  dell'Istituto  centrale  di statistica del
          Regno) e' cosi' formulato:   "Art.  2.  -  L'Istituto:   a)
          provvede  alla  compilazione,  alla  illustrazione  ed alla
          pubblicazione  delle  statistiche  generali   e   speciali,
          disposte  dal  Governo,  che interessano le amministrazioni
          dello Stato o si riferiscono alle attivita' della  Nazione,
          effettuando  tutti  i  rilievi  a  tal  uopo occorrenti. In
          particolare,   pubblica   l'Annuario   statistico   ed   un
          Bollettino  statistico mensile; b) effettua direttamente, o
          a  mezzo  delle  amministrazioni   statali,   delle   altre
          amministrazioni  pubbliche,  degli enti parastatali e degli
          organismi corporativi, le indagini statistiche che  possano
          comunque  interessare  l'azione  del  Governo.   Qualora le
          indagini di cui alle lettere a) e b) importino obblighi  di
          denuncie  da  parte  dei  cittadini  e  di enti privati non
          soggetti a tutela, vigilanza o  controllo  da  parte  dello
          Stato,  l'indagine  deve essere disposta con decreto reale,
          promosso dal Capo  del  Governo  Primo  Ministro;  c)  puo'
          eseguire,  con  l'autorizzazione del Capo del Governo Primo
          Ministro,    speciali    statistiche    per    conto     di
          amministrazioni,  associazioni  ed  enti,  ai quali faranno
          carico le spese all'uopo  occorrenti;  d)  da'  il  proprio
          avviso,  che  deve  essere  seguito, sui progetti di lavori
          statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno  dalle
          amministrazioni   statali,   dalle   altre  amministrazioni
          pubbliche, dagli enti parastatali, dagli organi corporativi
          (Gli  organi  corporativi sono stati soppressi dal R.D.L. 9
          agosto 1943, n. 721,  n.d.r.),  sia  sulla  istituzione  da
          parte  di  detti enti di nuove rilevazioni statistiche, sia
          sulle variazioni, sospensioni  o  sostituzioni  delle  gia'
          esistenti; e) cura il coordinamento dei lavori statistici e
          delle pubblicazioni statistiche  delle  amministrazioni  ed
          enti  di  cui  alla  precedente  lettera,  che  non  esegue
          direttamente, e da' le direttive per  la  loro  esecuzione,
          alle  quali  le  predette  amministrazioni  ed  enti devono
          attenersi;   f)   fa   le   proposte    di    modificazione
          all'ordinamento  dei servizi di statistica esistenti presso
          le amministrazioni ed enti di  cui  alla  lettera  d),  che
          saranno  attuate  con  decreto reale, promosso dal Capo del
          Governo   Primo   Ministro;   g)   fornisce    agli    enti
          internazionali e alle amministrazioni straniere i dati e le
          informazioni da essi richieste, procedendo,  se  del  caso,
          d'accordo   con   le   amministrazioni  interessate  e  col
          Ministero   degli   affari   esteri.   A   tal   fine,   le
          amministrazioni  ed  enti tutti di cui alla lettera d), che
          ricevano   richieste   di   dati   statistici    da    enti
          internazionali  o  da  amministrazioni  straniere, dovranno
          trasmetterle  all'Istituto  centrale  di   statistica;   h)
          promuove  e  favorisce  gli  studi  statistici,  sia con le
          proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le  iniziative
          di  altri  enti,  nonche'  con  la  istituzione di borse di
          studio e mediante concorsi a premio; i) designa al Capo del
          Governo   i   rappresentanti   dell'Italia   a   congressi,
          conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la
          trattazione di materie statistiche".  - L'art. 1 del D.P.R.
          n. 37/1971 autorizza l'Istituto centrale di  statistica  ad
          eseguire:   a)  le  rilevazioni  dei  dati  riguardanti gli
          impianti e la produzione di beni e di servizi e  di  quelli
          relativi  agli  impieghi,  alle  vendite e alle giacenze di
          materie prime e di prodotti  lavorati;  b)  le  rilevazioni
          riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro,
          la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel  settore
          lavoro  che  non  rientrano tra quelle la cui esecuzione e'
          demandata  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale   dalla  legge  22  luglio  1961,  n.  628;  c)  le
          rilevazioni nel settore  delle  famiglie,  con  particolare
          riguardo  ai  consumi,  al  risparmio, alla ricchezza ed in
          generale alle condizioni di vita della popolazione; d) ogni
          altra   rilevazione   statistica  occorrente  ai  fini  del
          bilancio   economico   nazionale,   della    programmazione
          economica  e  egli  obblighi  derivanti alla partecipazione
          dell'Italia alle Comunita' europee ed agli altri  organismi
          internazionali.   L'art.  2 dello stesso decreto stabilisce
          che le rilevazioni di cui  sopra  possano  essere  disposte
          fino   al   31   dicembre   1971.   Il   termine  e'  stato
          successivamente prorogato al 31 dicembre 1974 dal D.P.R.  6
          ottobre  1971,  n.  1005, al 31 dicembre 1977 dal D.P.R. 23
          dicembre 1974, n. 697, al 31  dicembre  1980  dall'articolo
          unico  del  D.P.R.  9 dicembre 1977, n. 948, al 31 dicembre
          1986 dall'articolo unico del D.P.R. 23  dicembre  1983,  n.
          843,  al  31  dicembre 1989 dall'art. 1 del D.P.R. 5 maggio
          1986, n. 205, e al 31 dicembre 1992 dall'art. 1 del decreto
          qui pubblicato.  - Si trascrive il testo dell'art. 17 della
          legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri):
          "Art. 17 (Regolamenti). - 1.  Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere   emanati   regolamenti   per   disciplinare:     a)
          l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti legislativi; b)
          l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;  c)
          le  materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
          di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti  di
          materie  comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione
          ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
          le  disposizioni  dettate  dalla legge; e) l'organizzazione
          del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici  dipendenti
          in  base  agli  accordi  sindacali.   2.  Con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
          emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,  non
          coperte   da  riserva  assoluta  di  legge  prevista  dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando  l'esercizio  della potesta' regolamentare del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle  norme  regolamentari.
          3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  4.
          I  regolamenti  di  cui  al  comma  uno  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             Per  quanto  riguarda  le rilevazioni autorizzate con il
          D.P.R. n.  37/1971 e le  precedenti  proroghe  del  termine
          entro  il quale dovevano essere disposte si veda nelle note
          alle premesse.