IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37, recante autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1986, n. 205, che da ultimo ha prorogato al 31 dicembre 1989 il termine per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1971; Considerato che permane l'esigenza di effettuare le predette rilevazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' differito al 31 dicembre 1992 il termine entro il quale l'Istituto nazionale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 2 del R.D.L. n. 1285/1929 (Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno) e' cosi' formulato: "Art. 2. - L'Istituto: a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal Governo, che interessano le amministrazioni dello Stato o si riferiscono alle attivita' della Nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico mensile; b) effettua direttamente, o a mezzo delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche, degli enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del Governo. Qualora le indagini di cui alle lettere a) e b) importino obblighi di denuncie da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro; c) puo' eseguire, con l'autorizzazione del Capo del Governo Primo Ministro, speciali statistiche per conto di amministrazioni, associazioni ed enti, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti; d) da' il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle amministrazioni statali, dalle altre amministrazioni pubbliche, dagli enti parastatali, dagli organi corporativi (Gli organi corporativi sono stati soppressi dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, n.d.r.), sia sulla istituzione da parte di detti enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle gia' esistenti; e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle amministrazioni ed enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e da' le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette amministrazioni ed enti devono attenersi; f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le amministrazioni ed enti di cui alla lettera d), che saranno attuate con decreto reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro; g) fornisce agli enti internazionali e alle amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste, procedendo, se del caso, d'accordo con le amministrazioni interessate e col Ministero degli affari esteri. A tal fine, le amministrazioni ed enti tutti di cui alla lettera d), che ricevano richieste di dati statistici da enti internazionali o da amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'Istituto centrale di statistica; h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri enti, nonche' con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio; i) designa al Capo del Governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche". - L'art. 1 del D.P.R. n. 37/1971 autorizza l'Istituto centrale di statistica ad eseguire: a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati; b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628; c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione; d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e egli obblighi derivanti alla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee ed agli altri organismi internazionali. L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che le rilevazioni di cui sopra possano essere disposte fino al 31 dicembre 1971. Il termine e' stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1974 dal D.P.R. 6 ottobre 1971, n. 1005, al 31 dicembre 1977 dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 697, al 31 dicembre 1980 dall'articolo unico del D.P.R. 9 dicembre 1977, n. 948, al 31 dicembre 1986 dall'articolo unico del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 843, al 31 dicembre 1989 dall'art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1986, n. 205, e al 31 dicembre 1992 dall'art. 1 del decreto qui pubblicato. - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma uno ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: Per quanto riguarda le rilevazioni autorizzate con il D.P.R. n. 37/1971 e le precedenti proroghe del termine entro il quale dovevano essere disposte si veda nelle note alle premesse.