IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31  dicembre  1988,
in  materia  di  integrazione  salariale,  di  disoccupazione  e   di
pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuita' fra la
disciplina vigente e quella di riforma in corso  di  approvazione  da
parte  del  Parlamento,  nonche'   di   ricostituire   le   posizioni
assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 febbraio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                           Norme in materia 
                   di trattamenti di disoccupazione 
  1. L'efficacia delle disposizioni  contenute  nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della  disoccupazione  e  della  mobilita'  e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le  domande  per   le
prestazioni di cui al comma  3  del  predetto  articolo  7,  riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988,  sono  valide  se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1'  gennaio  1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di  disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al  15  per  cento  della
retribuzione. 
  2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione  da  parte
dell'INPS,  nell'ambito  della  gestione  prestazioni  temporanee  ai
lavoratori dipendenti di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
1989,  n.  88,  dell'indennita'  ordinaria  di   disoccupazione,   si
intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della
richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le  domande
per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto  articolo  7,  sono
valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello
di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del  capitolo
3652 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  per   l'anno   medesimo.   All'onere   derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 845 miliardi in ragione
d'anno,  provvede  l'INPS  all'uopo   parzialmente   utilizzando   le
disponibilita' del proprio  bilancio  provenienti  dai  trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite  in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte  dall'Istituto
medesimo. 
  4. Per i periodi anteriori al 1'  gennaio  1990  i  lavoratori,  ai
quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di  disoccupazione
di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, i quali,  in  conseguenza  della  mancata  copertura
contributiva relativa ai predetti periodi non  potrebbero  conseguire
il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto il 48' anno di eta'  se  donne
ed il 53' anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi  entro  il
31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo  figurativo  fino  al
raggiungimento dell'anzianita' contributiva  ed  assicurativa  minima
per il pensionamento di vecchiaia  nel  momento  in  cui  raggiungono
l'anzianita'  prescritta.  La   retribuzione   di   riferimento   per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in  vigore
al 1' gennaio di ciascun anno. 
  5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di  cui  al
comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative,
gli accrediti  contributivi  sono  conteggiati  in  luogo  di  quelli
figurativi fino alla loro concorrenza. 
  6.  Le  somme  occorrenti  alla   copertura   delle   contribuzioni
figurative  di  cui  al  comma  4  sono  versate  al  fondo  pensioni
lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo  37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.  L'onere  derivante  dall'attuazione
del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990,  e'
posto a carico della gestione di cui all'articolo 37  della  legge  9
marzo  1989,  n.  88,  con  utilizzo  delle  residue   disponibilita'
derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo  4,  comma
6, lettera b).