IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuita' fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonche' di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Norme in materia di trattamenti di disoccupazione 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1' gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione. 2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennita' ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 845 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dall'Istituto medesimo. 4. Per i periodi anteriori al 1' gennaio 1990 i lavoratori, ai quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48' anno di eta' se donne ed il 53' anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianita' prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1' gennaio di ciascun anno. 5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza. 6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, e' posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilita' derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b).