La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - di cui all'allegato A, tabella 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, gia' sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 1137/1955 contiene norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. - La legge n. 979/1982 reca disposizioni per la difesa del mare.