La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Denominazione del prodotto 
  1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma"  e'  riservata
esclusivamente  al  prosciutto,  munito  di   contrassegno   atto   a
consentirne in via  permanente  la  identificazione,  ottenuto  dalle
cosce  fresche  di  suini  nati,  allevati  e  macellati  nell'Italia
continentale, prodotto secondo le prescrizioni della presente  legge,
e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di
cui agli articoli seguenti. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.