La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' sostituito dal seguente: "3. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente e' elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo e' elevato a venticinque giorni".