IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  19,  comma  14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
quale ha stabilito che le spese sostenute da aziende  produttrici  di
farmaci,  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e
organizzare congressi, convegni e  viaggi  ad  essi  collegati,  sono
deducibili,  ai  fini  della  determinazione  del reddito di impresa,
quando  hanno  finalita'  di  rilevante  interesse  scientifico   con
esclusione di scopi pubblicitari, in conformita' ai criteri stabiliti
dal Minitro della sanita';
  Visto  il  decreto ministeriale 10 settembre 1988, n. 423, con cui,
in attuazione della richiamata  previsione  legislativa,  sono  stati
stabiliti  i criteri per la deducibilita' delle spese sostenute dalle
aziende  farmaceutiche  per  promuovere  e  organizzare  congressi  e
convegni di rilevante interesse scientifico;
  Ritenuta la necessita' di meglio precisare l'ambito di applicazione
della disciplina di cui trattasi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 novembre 1989 con cui e' stata
costituita la commissione per  la  valutazione  delle  iniziative  in
questione;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  parere  espresso dal Consiglio di Stato in data 8 giugno
1989;
  Ritenuto  che,  a  parziale difformita' del parere del Consiglio di
Stato, la regolamentazione di  cui  trattasi  debba  essere  riferita
esclusivamente  ai  convegni  la cui tematica presenti una relazione,
anche indiretta, con i farmaci, per  le  motivazioni  chiarite  nella
relazione  che  accompagna  il  presente  regolamento,  e che non sia
necessaria una disposizione transitoria relativa alle spese sostenute
dalle  aziende  farmaceutiche  per congressi organizzati nel 1988, in
quanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 423/1988, le
disposizioni   regolamentari   dovevano   trovare   applicazione  nei
confronti dei convegni effettuati a decorrere da 28 marzo 1989;
  D'intesa con il Ministro delle finanze;
  Vista  la  comunicazione  inviata  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  aziende  produttrici  di  farmaci  operanti  in  Italia che
intendono portare in deduzione le spese indicate all'art.  19,  comma
14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardanti farmaci di cui alle
lettere a) e b) del comma 4  dello  stesso  art.  19  della  predetta
legge,  devono  inoltrare  al  Ministero  della  sanita'  - Direzione
generale  del  servizio  farmaceutico,  la  seguente  documentazione,
almeno   sessanta   giorni   prima   della   data   fissata   per  la
manifestazione:
   1)  nome,  ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che
organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il  convegno  o
congresso  scientifico. Nel caso di piu' aziende associate allo scopo
vanno indicati i dati per ogni azienda;
   2) sede e data della manifestazione;
   3) destinatari dell'iniziativa;
   4)   oggetto   della   tematica   del  convegno,  con  particolare
riferimento alla connessione, anche se indiretta, tra la stessa  e  i
farmaci prodotti dall'azienda;
   5)  attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i
farmaci di cui all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge  11
marzo 1988, n. 67;
   6)  qualificazione  professionale, scientifica o universitaria dei
relatori;
   7)  preventivo  di  spesa  per  manifestazione  e previsione della
copertura di costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti;
   8)  gli  elementi  per  valutare il particolare valore scientifico
della iniziativa;
   9)  impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di
legge,  con  il  quale  il  legale  rappresentante   dell'azienda   e
l'organizzatore   del   convegno   o  congresso  escludono  finalita'
pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che  organizza
il convegno o congresso.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             -  Il  testo  del  comma  14 dell'art. 19 della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il  seguente:  "14.  Le
          spese  sostenute  da aziende produttrici di farmaci, di cui
          alle lettere  a)  e  b)  del  comma  4,  per  promuovere  e
          organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati,
          sono deducibili, ai fini della determinazione  del  reddito
          di  impresa,  quando hanno finalita' di rilevante interesse
          scientifico  con  esclusione  di  scopi   pubblicitari   in
          conformita'   ai  criteri,  stabiliti  dal  Ministro  della
          sanita' con proprio decreto".
             -  Le  lettere  a) e b) del comma 4 dello stesso art. 19
          della  legge  n.  67/1988  riguardano,  rispettivamente,  i
          "farmaci  prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale" e
          i "farmaci che, per la loro particolare  natura  e  per  le
          modalita'   d'uso,   sono   utilizzabili  esclusivamente  o
          nell'ambito   ospedaliero   o    direttamente    in    sede
          ambulatoriale da parte dello specialista".
             - Il D.M. n. 423/1988, abrogato dall'art. 8 del presente
          decreto e recante lo stesso  titolo,  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 232 del 3
          ottobre 1988.
             -   La  legge  n.  833/1978  ha  istituito  il  Servizio
          sanitario nazionale.
             -  La  legge n. 296/1958 ha istituito il Ministero della
          sanita'.
            Nota agli articoli 1 e 5:
             -  Per  il  testo dell'art. 19, comma 14, della legge n.
          67/1988 e per i riferimenti alle lettere a) e b) del  comma
          4 dello stesso articolo, si rinvia alle note alle premesse.