IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio  decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di
funzioni al Ministro per i problemi delle aree urbane;
  Considerata  l'esigenza  di  istituire, ai sensi dell'art. 21 della
legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilita'  del
Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane,  per gli adempimenti
inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  D'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Istituzione
  1.  E'  istituito  il  Dipartimento  per le aree urbane, di seguito
indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro  per  i  problemi
delle aree urbane.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".
             -  Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni
          al Ministro senza portafoglio per  i  problemi  delle  aree
          urbane,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
          generale - n. 220 del 20 settembre 1989.
             -  Il  testo  dell'art. 21 della legge n. 400/1988 e' il
          seguente:
             "Art.   21   (Uffici  e  dipartimenti).  -  1.  Per  gli
          adempimenti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce un  comitato  di  esperti,  incaricati  a  norma
          dell'art. 22.
             2.  Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art.
          19, e' istituita una apposita commissione. La  composizione
          e  i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
             3.  Per  gli  altri  adempimenti  di cui all'art. 19, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri  decreti,
          istituisce   uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di  una
          pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni  connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea.
             4.  Con  propri  decreti il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e   con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'  a
          determinare l'organizzazione degli  uffici  dei  commissari
          del Governo nelle regioni.
             5.  Nei  casi  di  dipartimenti posti alle dipendenze di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con il
          Ministro competente.
             6.  Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un  Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato.
             7.  Qualora  un  dipartimento  non  venga affidato ad un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza".