IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, con il quale e' stato da ultimo modificato lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - E.A.G.C., disponendone la pubblicazione del testo integrale; Considerata l'esigenza, rappresentata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, di apportare talune limitate modifiche al cennato statuto, relativamente alla composizione degli organi collegiali dell'Ente stesso; Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Ente autonomo gestione cinema; Riconosciuta la necessita' di apportare le proposte modifiche a detto statuto; Ritenuta l'opportunita' di pubblicare in forma integrale lo stesso statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990; Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il presidente e' nominato con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 14, e' pubblicato il testo aggiornato dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, ivi comprese le modifiche introdotte dal presente decreto. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 1589/1956 istituisce il Ministero delle partecipazioni statali. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.