IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984,
n. 905, con il  quale  e'  stato  da  ultimo  modificato  lo  statuto
dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - E.A.G.C., disponendone
la pubblicazione del testo integrale;
  Considerata  l'esigenza,  rappresentata dal Ministero del turismo e
dello spettacolo, di apportare talune limitate modifiche  al  cennato
statuto,  relativamente  alla  composizione  degli  organi collegiali
dell'Ente stesso;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in merito dall'Ente autonomo
gestione cinema;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  apportare le proposte modifiche a
detto statuto;
  Ritenuta  l'opportunita' di pubblicare in forma integrale lo stesso
statuto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 19 aprile 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 1990;
  Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nell'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 12
novembre 1984, n. 905, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  presidente  e'  nominato con le modalita' previste dall'art. 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
             In  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale, alla pag. 14, e'
          pubblicato il  testo  aggiornato  dello  statuto  dell'Ente
          autonomo  di  gestione  per  il  cinema,  ivi  comprese  le
          modifiche introdotte dal presente decreto.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  legge  n. 1589/1956 istituisce il Ministero delle
          partecipazioni statali.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.