IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  100  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art.  7  della  legge  24
dicembre  1986,  n.  958,  e, in particolare, il comma 2, lettera e),
secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono adottate norme
regolamentari  per attribuire una determinata categoria ai giovani in
possesso  di  minore  indice  di  idoneita'   somatico-funzionale   o
psico-attitudinale  ai  fini  dell'eventuale dispensa dal servizio di
leva;
  Visti la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge
n. 958/1986;
  Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1988, n. 446, con cui e'
stato approvato il regolamento relativo alla dispensa dal servizio di
leva    degli    arruolati    con    minore   indice   di   idoneita'
somatico-funzionale o psico-attitudinale;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Preso  atto  dei  pareri  delle commissioni Difesa del Senato della
Repubblica e della  Camera  dei  deputati,  espressi  rispettivamente
nelle sedute del 2 agosto 1989 e 21 settembre 1989;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 7 dicembre 1989;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988, con nota n. 1245 del 3 marzo 1990;
                                ADOTTA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  La  formazione  dei  contingenti o scaglioni di leva da incorporare
avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso
del miglior profilo psico-fisio-attitudinale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla
          leva e il reclutamento  obbligatorio  nell'Esercito,  nella
          Marina  e  nell'Aeronautica.  Il  comma 1 dell'art. 7 della
          legge n. 958/1986 sostituisce  l'art.  100  del  D.P.R.  n.
          237/1964 con il testo di seguito riportato:
             "Art.  100.  -  In occasione della chiamata alle armi di
          ogni  classe  di  leva,  qualora  si  prevedano   eccedenze
          rispetto  al  fabbisogno  quantitativo  e  qualitativo  del
          personale  da  incorporare,  sono  fissati,   con   decreto
          ministeriale  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale, i
          criteri  per  la  individuazione  degli  arruolati  che  il
          Ministro   della  difesa  ha  facolta'  di  dispensare  dal
          servizio di leva.
             Il  decreto  ministeriale,  di  cui al precedente comma,
          deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze  delle
          Forze  armate,  la  dispensa  possa  essere  concessa  agli
          arruolati  che  si  trovino,   in   ordine   di   priorita'
          decrescente, in una delle seguenti posizioni:
               a)  figlio unico convivente con genitori dei quali uno
          portatore di handicap ch lo  renda  non  autosufficiente  o
          invalido   civile  affetto  da  mutilazione  o  invalidita'
          analoga a quelle per le quali e' previsto  l'accompagnatore
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1981, n. 834;
               b)  unico  fratello  convivente  di  handicappato  non
          autosufficiente,  in  mancanza  di  genitori  in  grado  di
          provvedervi e di assisterlo;
               c)   responsabile   diretto   e   determinante   della
          conduzione di impresa familiare,  anche  se  costituita  in
          forma  societaria,  o del mantenimento e del sostegno della
          famiglia, quando si tratti di unico produttore di  reddito,
          purche'  nell'impresa  o  nella famiglia non vi siano altri
          familiari, compresi tra  i  diciotto  e  i  sessanta  anni,
          esclusa  la  madre vedova, in grado di condurre l'azienda o
          di provvedere al sostentamento della famiglia;)
               d) accertate difficolta' economiche o familiari;
               e)  minore  indice  di  idoneita' somatico-funzioale o
          psico-attitudinale, secondo  quanto  previsto  da  apposito
          regolamento  approvato con decreto ministeriale, sentito il
          parere delle competenti commissioni parlamentari".
             -  La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio
          di leva.
             -  Il  testo  dell'art. 4 della legge n. 958/1986 (Norme
          sul servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva
          prolungata) e' il seguente:
             "Art.  4 (Accertamenti sanitari e attitudinali). - 1. Ai
          fini della migliore utilizzazione del  personale  nei  vari
          incarichi,   il  Ministro  della  difesa  ha  facolta',  se
          richiesto dagli interessati  con  domanda  documentata,  di
          sottoporre    a    nuova   visita   medica   e   ad   esami
          fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto
          il  ritardo  della  presentazione  del servizio militare di
          leva per un periodo non inferiore a tre  anni.  La  domanda
          deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza
          dell'ultimo rinvio.
             2.   Gli   arruolati  nell'Esercito  e  nell'Aeronautica
          militare che si ritengano affetti  da  malattie  o  lesioni
          tali  da  poter  essere  causa di non idoneita' al servizio
          militare possono chiedere  di  essere  sottoposti  a  nuovi
          accertamenti  sanitari  entro  i termini e con le modalita'
          precisate nel manifesto di chiamata alle armi  del  proprio
          contingente.
             3.   Nuovi   accertamenti  sanitari  sono  disposti,  se
          richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati
          nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare
          gravita' e in cui esista seria e  manifesta  compromissione
          delle  principali  funzioni fisiche o pschiche, purche' sia
          documentata  con  certificazione  rilasciata  dagli  organi
          sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel
          manifesto  di  chiamata  alle  armi  del   contingente   di
          appartenenza.
             4.  Gli  arruolati  nel  Corpo equipaggi Marina militare
          (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata  alle
          armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3,
          possono chiedere di essere sottoposti a nuovi  accertamenti
          sanitari    entro   30   giorni   dalla   ricezione   della
          cartolina-precetto di avviamento  alle  armi.  La  relativa
          domanda,   corredata  da  certificazione  rilasciata  dagli
          organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le
          modalita' stabilite in via amministrativa.
             5.  L'Amministrazione  della  difesa  sottopone a visita
          medica gli arruolati  al  momento  della  presentazione  al
          Corpo.
             6.  Gli  arruolati  che, dopo aver ottenuto il rinvio ai
          sensi dell'art. 10, abbiano conseguito  un  diploma  o  una
          laurea  possono essere assegnati a domanda, compatibilmente
          con le esigenze di  servizio,  a  reparti  o  impiegati  in
          attivita'  che  consentano  il migliore utilizzo delle loro
          attitudini. La domanda deve essere  presentata  almeno  tre
          mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal
          titolo di studio conseguito.
             7.  I  militari  ed  i  graduati  in servizio di leva in
          possesso del diploma di laurea in medicina e  chirurgia  ed
          abilitati   all'esercizio   professionale   possono  essere
          impiegati, a domanda, e quando ve ne  sia  l'esigenza,  per
          coadiuvare   gli   ufficiali  medici  nell'espletamento  di
          attivita' sanitarie".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          la visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.