IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e, in particolare, il comma 2, lettera e), secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono adottate norme regolamentari per attribuire una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio di leva; Visti la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1988, n. 446, con cui e' stato approvato il regolamento relativo alla dispensa dal servizio di leva degli arruolati con minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Preso atto dei pareri delle commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 2 agosto 1989 e 21 settembre 1989; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1245 del 3 marzo 1990; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico-fisio-attitudinale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 958/1986 sostituisce l'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 con il testo di seguito riportato: "Art. 100. - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facolta' di dispensare dal servizio di leva. Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti posizioni: a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap ch lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo; c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;) d) accertate difficolta' economiche o familiari; e) minore indice di idoneita' somatico-funzioale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari". - La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e' il seguente: "Art. 4 (Accertamenti sanitari e attitudinali). - 1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facolta', se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della presentazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio. 2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneita' al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalita' precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente. 3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravita' e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o pschiche, purche' sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza. 4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalita' stabilite in via amministrativa. 5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al Corpo. 6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'art. 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attivita' che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito. 7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attivita' sanitarie". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti la visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.