IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  di
approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di  ridisciplinare,  con  regolamento  da
emanarsi ai sensi  dell'art.  8  del  sopracitato  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, i lavori, le somministrazioni ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte  dell'Amministrazione  centrale  degli
affari esteri,  dei  dipendenti  ispettorati  di  frontiera  e  delle
rappresentanze all'estero; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dall'adunanza
generale del 16 novembre 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 1990; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I lavori, le somministrazioni, i servizi  e  le  spese  che,  ai
sensi dell'art. 8 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
possono farsi in  economia  da  parte  dell'Amministrazione  centrale
degli affari esteri, degli ispettorati di  frontiera,  nonche'  delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono i seguenti: 
    a)  funzionamento  di  commissioni,  comitati  e  consigli,   con
l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennita'  a
favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non
esista disponibilita' di locali demaniali, ed  oneri  accessori,  per
attrezzature,  arredamento,  noleggio  mezzi  di  trasporto  e  altro
materiale eventualmente occorrente; 
    b)  acquisto   di   giornali,   riviste,   libri,   cataloghi   e
pubblicazioni varie, relativi abbonamenti  e  lavori  di  rilegatura,
nonche'  spedizione;  abbonamenti   a   notiziari   di   agenzie   di
informazione ed a servizi di trascrizione di notizie diffuse a  mezzo
radio e televisione; 
    c) lavori di traduzione e di  interpretariato  da  liquidarsi  su
presentazione di  fattura  o  parcella  da  parte  di  traduttori  ed
interpreti estranei all'amministrazione e  di  fattura  da  parte  di
ditte e societa' commerciali, sempreche' l'amministrazione non  possa
provvedervi direttamente con il proprio personale; 
    d)  studi,  rilevazioni  ed  analisi  per  lavori  di   carattere
economico-commerciale; studi, rilevazioni e raccolte  eseguiti  dagli
uffici del Ministero ed occorrenti al personale in servizio in Italia
ed all'estero  ed  alle  associazioni  italiane,  come  materiale  di
informazione o strumento di lavoro; 
    e) stampa di volumi a seguito degli studi e rilevazioni di cui al
punto d); stampa di  pubblicazioni  tecniche  ed  amministrative,  di
pubblicazioni  curate   dall'Istituto   diplomatico   e   di   indici
d'archivio, disegni, riproduzioni e materiale occorrente; 
    f) spese in Italia  ed  all'estero  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dei servizi di informazione  e  promozione  commerciale
(fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di  rappresentanza,
spese  per  prestazioni  occasionali,  attrezzature,   pubblicazioni,
notiziari  e  bollettini,  propaganda  commerciale,  esposizioni   di
prodotti italiani ed altre analoghe); 
    g)  spese  per  l'organizzazione  degli  incontri  internazionali
bilaterali e multilaterali e per il ricevimento  di  Capi  di  Stato,
Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e  personalita'  estere  e
italiane, operatori economici privati stranieri,  relative  spese  di
rappresentanza ed  ospitalita'  (spese  di  viaggio  ed  alberghiere,
addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie  o
similari; stampa di inviti, fotografie, noleggio  automezzi  e  spese
analoghe, doni e omaggi floreali  secondo  gli  usi  internazionali);
spese di rappresentanza (rinfreschi, colazioni di lavoro,  stampa  di
inviti  ed  altre  spese   accessorie   o   similari)   dell'Istituto
diplomatico in  occasione  di  seminari,  conferenze  e  riunioni  di
commissioni d'esame; 
    h) acquisto di coppe, medaglie,  diplomi  ed  altri  oggetti  per
premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e
dei Paesi ospitanti; 
    i) organizzazione di mostre  e  conferenze,  convegni,  riunioni,
tourne'es   di   gruppi   musicali   e    teatrali,    manifestazioni
cinematografiche,  scambi  giovanili,  corsi   curati   dall'Istituto
diplomatico  e  dal  centro  per  l'informatica;  fitto  dei   locali
occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo, copertura assicurativa
di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio  di
biglietti  di  viaggio  ai  partecipanti  alle  iniziative  predette,
relative spese di soggiorno e  ospitalita'  ivi  compresi  i  servizi
alberghieri (alloggio, pasti e altre spese  accessorie  o  similari),
eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente  per
l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali; 
    l)  trasporto  e  facchinaggio  delle  merci  e  delle   bolgette
diplomatiche, acquisto di  etichette,  piombini,  ceralacca,  sacchi,
riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione
di  particolari  imballaggi;  trasporto  e  facchinaggio  di  atti  e
documenti per il riordinamento e la  ristrutturazione  degli  archivi
centrali del Ministero; spese all'estero  di  trasloco,  trasporto  e
facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature  destinati  alle
rappresentanze diplomatiche e agli  uffici  consolari,  nonche'  alle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; 
    m)  spese  postali,  telefoniche  e  telegrafiche  in  italia  ed
all'estero; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e  per
riscaldamento, acquisto di  materiale  di  cancelleria,  stampati  ed
altro materiale di  facile  consumo,  pulizia  dei  locali,  noleggio
automezzi, traduzioni ed altre spese connesse al funzionamento  delle
rappresentanze diplomatiche  e  degli  uffici  consolari;  spese  per
consulenze legali, sanitarie e tecniche all'estero, assicurazioni dei
beni mobili e immobili; spese di fitto dei locali,  ivi  comprese  le
autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi
di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con  i
relativi  oneri  accessori;  spese  all'estero  per  i   servizi   di
sorveglianza  nonche'  per  lavori  ed  attrezzature  riguardanti  la
sicurezza a seguito di formale autorizzazione ministeriale;  analoghe
spese per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche  culturali
italiane all'estero, ivi compresi i fitti  dei  locali  e  gli  oneri
accessori  nonche'  la  traduzione  di  libri  italiani;  spese   per
attivita' prescolastiche, doposcolastiche e per attivita'  didattiche
formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento; 
    n) visite mediche di controllo relative ad assenze  dal  servizio
di  dipendenti  all'estero   per   le   quali   debbano   incaricarsi
professionisti  locali;  accertamenti  sanitari  da  effettuare   nei
confronti del personale in servizio in Italia o  all'estero  ai  fini
del riconoscimento di infermita' come dipendenti da causa di servizio
o ai fini della dispensa dal servizio; 
    o)  riparazione,  manutenzione,  assicurazione  e  spedizione  di
autoveicoli  e  motoveicoli,  acquisto  di  pezzi  di  ricambio   con
l'osservanza  delle  norme  del  servizio  automobilistico   per   le
Amministrazioni dello Stato, approvate con  regio  decreto  3  aprile
1926, n. 746, nonche' delle norme contenute nel regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971,  n.  687,
tasse  di  immatricolazione  e  similari,  lavaggio  e  provviste  di
carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; 
    p) manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni dei  locali,
degli  infissi,  delle   attrezzature   fisse   e   degli   impianti;
manutenzione di giardini; acquisto di materiali, utensili e mezzi per
l'esecuzione  dei  lavori  in  amministrazione   diretta;   acquisto,
manutenzione,   installazione   e   riparazione   di   impianti    di
climatizzazione; 
    q) spese in Italia ed  all'estero  per  acquisto,  installazione,
fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche e apparecchi
crittografici,  stazioni  radio,   telescriventi,   fotoriproduttori,
videoregistratori, proiettori, apparecchiature per  la  ricezione  di
trasmissioni radio-televisive, apparecchiature per la trasmissione di
dati e facsimili, macchine da  scrivere  e  da  stampa  e  mobili  di
sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche,  telematiche  ed
elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati hardware  e
software,  apparecchiature  di  microfilmatura  ed   altre   macchine
d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica  dei
dati ed attivita' connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; 
manutenzione e riparazione dei suddetti  apparati,  ivi  comprese  le
macchine del centro per l'informatica ed il  relativo  software,  del
centro cifra, del servizio stampa e  informazione,  della  tipografia
riservata e del centro  fotorotolitografico;  acquisto  di  parti  di
ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede; 
    r) acquisto, manutenzione e riparazione  di  mobili,  nonche'  di
arredi  e  dotazioni;  acquisto  di  strumenti   scientifici,   libri
scolastici e sussidi didattici; acquisto e  manutenzione  di  lavagne
luminose,  spese  per  acquisto  e  manutenzione  di   materiali   ed
attrezzature  occorrenti  per  le  attivita'  sportive,  tecniche  ed
artistiche; 
    s) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici all'estero ed
in Italia per il personale destinato o  in  servizio  all'estero  ivi
compreso  il  personale  docente  e  non  docente  delle  istituzioni
scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei  docenti  stranieri  di
lingua italiana; 
    t) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero
o in transito in Italia, ferme  restando  le  disposizioni  normative
riguardanti la  materia,  ivi  comprese  le  istruzioni  emanate  con
apposite circolari, nonche'  spese  per  fronteggiare  situazioni  di
emergenza  nelle  quali  siano  coinvolti  le  collettivita'  e   gli
interessi italiani all'estero; 
    u) spese derivanti dalle operazioni  elettorali  a  carico  degli
uffici all'estero; 
    v) spese minute di ordine corrente, non previste  nei  precedenti
paragrafi, fino all'importo di L. 5.000.000. 
  2. Per le spese dell'Amministrazione centrale e  degli  ispettorati
di frontiera e' fatta salva la  competenza  spettante  per  legge  al
Provveditorato generale dello Stato. 
 3. Il limite di spesa per ogni lavoro, somministrazione  o  servizio
di cui al presente articolo e' fissato nella  misura  massima  di  L.
190.000.000  per  spese  dell'Amministrazione  centrale   e   di   L.
50.000.000  per  le  spese  degli  ispettorati  di  frontiera,  delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici  consolari.  L'importo  di
lire 190.000.000 e' ridotto a L. 80.000.000 per le spese  di  cui  al
comma 1, lettere a), d), e) e s), ed a L. 50.000.000 per le spese  di
cui al comma 1, lettere b), c), h), i), m), n), o), r), t) e u). 
  4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e  servizi  di
cui al presente  articolo  viene  disposta,  per  le  spese  riferite
all'Amministrazione centrale, dai funzionari preposti agli uffici nei
limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9,  27  e
31 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1972,  n.
748, e successive modificazioni. 
  5. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e  servizi  di
cui al presente articolo viene disposta, per le spese  riferite  agli
ispettorati di frontiera, direttamente dai funzionari  preposti  agli
ispettorati stessi. 
  6. Per le spese riferite alle rappresentanze  diplomatiche  e  agli
uffici consolari l'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni  e
servizi di cui al presente articolo  viene  disposta  dai  funzionari
preposti alle rappresentanze ed agli  uffici  stessi  fermo  restando
quanto  previsto  dall'art.  75  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.
             -  Il  secondo  comma dell'art. 84 del D.P.R. n. 18/1967
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari   esteri)
          prevede   che:   "Qualora   ricorrano  particolari  ragioni
          connesse con la situazione del Paese e  finche'  le  stesse
          permangano, Il Ministero degli affari esteri puo' concedere
          in uso al  personale  locali  siti  in  immobili  presi  in
          fitto".
             - Il testo dell'art. 177 del citato D.P.R. n. 18/1967 e'
          il seguente:
             "Art.  177  (Residenze  di  servizio).  -  I  capi delle
          rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se',  per  i
          familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio
          arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
             Analogo  diritto spetta ai funzionari che occupano posti
          di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze
          diplomatiche  nonche' ai titolari dei Consolati generali di
          I classe. I funzionari  indicati  nel  presente  comma  che
          fruiscano  di  tale  diritto  sono  tenuti  a corrispondere
          all'Amministrazione un canone pari al  15%  dell'indennita'
          personale.
             I  contratti  necessari  per l'applicazione del presente
          articolo sono conclusi dall'Amministrazione".
             -  Il  R.D.  n.  746/1926  approva  il  regolamento  sul
          servizio  automobilistico  per  le  Amministrazioni   dello
          Stato.
             -  Il  D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli
          automezzi in uso alle rappresentanze  diplomatiche  e  agli
          uffici consolari di 1a categoria.
             -  Il  D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo.  Il testo degli articoli 7, 8 e 9 e'
          rispettivamente il seguente:
              "Art.   7   (Attribuzioni   particolari  dei  dirigenti
          generali). Salvo le attribuzioni devolute ad  altri  organi
          dal  terzo  comma  del  presente  articolo e dagli articoli
          successivi, ai dirigenti generali preposti  alle  direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  predetti
          uffici, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)    caodiuvare   il   Ministro   nello   svolgimento
          dell'azione  amministrativa  e  proporgli   l'adozione   di
          provvedimenti   di   competenza   superiore  alla  propria,
          eventualmente necessari;
               c)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione del
          progetto di  bilancio  preventivo  e  per  le  proposte  di
          variazione in corso di esercizio;
               d)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione dei
          programmi,   annuali    e    pluriennali,    dell'attivita'
          dell'amministrazione;
               e)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal  Ministro,  i  progetti   per   lavori,   forniture   e
          prestazioni  fino  all'importo  di  300  milioni  di  lire,
          ridotto  alla  meta'  quando  alla  esecuzione  si  intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  e  alla  concessione  del
          lavori;
               f)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestiti,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               g)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona non superi i 60 milioni di lire;
               h)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo e,  ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  60  milioni
          di lire;
               l)  adottare  le  concessioni  di contributi, sussidi,
          concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  a  favore  di enti e persone, fino
          all'importo di lire 60 milioni e proporre  al  Ministro  le
          concessioni  di  importo  superiore, emanando i conseguenti
          provvedimenti formali;
               m)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed  analoghi  salvo   quelli   di
          competenza  del Presidente della Repubblica, nonche' quelli
          che saranno espressamente riservati al Ministro o ad  altri
          dirigenti  dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               o)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  superiore  a  100  milioni  di  lire  ed  agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               p)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori o degli enti vigilati,  qualora  siano  stati  da
          questi  indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo
          previsto  dalla  legge,  l'intervento   di   altri   organi
          amministrativi.
            I  provvedimenti  di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l) e o) sono definitivi.
             Nei   casi  in  cui  particolari  ordinamenti  prevedano
          l'esistenza di unita' organiche costituite da  piu'  uffici
          centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di
          Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a  tali
          unita'   organiche   ed  Aziende  competono,  salvo  quando
          previsto al successivo art. 14, le  attribuzioni  stabilite
          dai  precedenti  commi, elevati i limiti di valore, per gli
          atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di
          dirigenti  generali, e della meta' se trattasi di dirigenti
          con qualifica superiore.
             Per  l'emanazione  degli  atti e provvedimenti di valore
          eccedente i limiti stabiliti nei  precedenti  commi  e  nei
          successivi  articoli  8,  9  e  13  si osserva la procedura
          disposta con l'art. 1 del  decreto  legislativo  17  aprile
          1948,  n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
          23  marzo  1964,  n.  134.  Restano   ferme   le   speciali
          disposizioni  che  prevedono  limiti  di valore superiore o
          prescindono da tale procedura.
             Sono  altresi', fatte salve le attribuzioni degli organi
          collegiali interni delle singole amministrazioni, anche  ad
          ordinamento  autonomo,  previsti  da speciali disposizioni,
          sempreche',  ove  siano  contemplati  limiti   di   valore,
          trattisi  di  atti  o  provvedimenti di importo superiore a
          quelli stabiliti  da  precedenti  commi  e  dai  successivi
          articoli 8, 9 e 13".
             "Art.   8   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          superiori). - Ai dirigenti superiori  preposti  ai  servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
             Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.   5  spetta  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia,  a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  e   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  30  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ed  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio del personale in  servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  100 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
          i), sono definitivi".
            "Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). -
          Ai funzionari con qualifica  di  primo  dirigente  preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare  nell'ambito  della  competenza   del   proprio
          ufficio, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal
          Ministro, i progetti per lavori,  forniture  e  prestazioni
          fino  all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando all'esecuzione s'intenda provvedere in  economia,  a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la
          liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra,  la
          formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi
          o sostitutivi dei  contratti,  sempre  entro  i  limiti  di
          competenza stabiliti nelle precedenti letture;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  15  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ad  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di  avocare
          i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  50  milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale.
             I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e
          i), sono definitivi.
             I  dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i
          titoli di pagamento relativi ad atti di  impegno  di  spesa
          divenuti  esecutivi,  qualunque sia l'importo, e dispongono
          per gli atti preliminari  ed  istruttori  negli  affari  di
          competenza degli organi superiori.
             Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano, infine, sempre
          nell'ambito  della  competenza  del  proprio  ufficio,   le
          attribuzioni  non  espressamente devolute dalla legge o dal
          regolamento   anche   ministeriale   agli   altri    organi
          dell'amministrazione,   salvo   quanto  e'  previsto  dalla
          lettera m) dell'art. 7".
             I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati
          sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n.  223.
             -  Gli  articoli  27  e 31 del citato D.P.R. n. 748/1972
          cosi' dispongono:
             "Art.   27   (Carriera   diplomatica).   -  La  carriera
          diplomatica continua ad  essere  regolata  dall'ordinamento
          speciale  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1967, n. 18.
             Ad   essa  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli
          articoli 2, 3, 7, 10  primo  comma,  11,  14,  19  primo  e
          secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.
             Le  disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma,
          9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari
          preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti
          dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18.  Le  attribuzioni  di cui agli articoli 8 secondo e
          terzo comma e 10 secondo comma possono  essere  esercitate,
          in  relazione alla disciplina conseguente dall'art.  25 del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
          1967,  n.  18,  dai funzionari preposti ai gruppi di uffici
          previsti dall'art.  17 del decreto stesso".
            "Art.   31   (Dirigenti  amministrativi  e  dei  ruoli  e
          qualifiche speciali). - Le materie di cui agli articoli  4,
          5,  6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente
          alle promozioni per merito comparativo,  54,  primo  comma,
          restano  disciplinate,  per  quanto  riguarda  i funzionari
          amministrativi  e   dei   ruoli   e   qualifiche   speciali
          dell'Amministrazione    degli    affari    esteri,    dalle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  5
          gennaio  1967,  n. 18; le disposizioni di cui agli articoli
          8, 9, 10, secondo comma,  e  19  sono  applicabili  secondo
          quanto  previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del
          presente decreto.
             L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18, e' abrogato ad eccezione  del  secondo
          comma   quale  modificato  dall'art.  48  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.  1077.  Le
          promozioni   ad  ispettore  generale  amministrativo  ed  a
          ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento
          ai  sensi  degli  articoli  61  e  65  del presente decreto
          restano  disciplinate  dal   precedente   ordinamento   con
          esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli
          scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i  requisiti  di
          servizio".
             -  Il  testo  dell'art.  75  del  gia'  citato D.P.R. n.
          18/1967 e' il seguente:
             "Art.   75   (Funzionari  direttivi  amministrativi  con
          funzioni  amministrativo-  contabili   all'estero).   -   I
          funzionari  della  carriera  direttiva  amministrativa, che
          prestano servizio presso una rappresentanza  diplomatica  o
          un   ufficio   consolare   di   I  categoria  con  funzioni
          amministrativo-contabili,   sono   preposti   ai    servizi
          attinenti    all'amministrazione    e   alla   contabilita'
          attendendo specialmente:
              a)  alla  liquidazione delle spese, ivi comprese quelle
          da effettuarsi per conto  di  altre  Amministrazioni  o  di
          terzi;
              b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale
          e il  funzionamento  della  rappresentanza  o  dell'ufficio
          nonche' delle spese per conto di altre Amministrazioni o di
          terzi;
              c)   alla  tenuta  delle  scritture  contabili  e  alla
          conservazione        dei         relativi         documenti
          amministrativo-contabili;
              d)  alla  predisposizione del rendiconto amministrativo
          per le somme accreditate all'ufficio;
              e)   alla   vigilanza   sulle   attivita'   svolte  dal
          cancelliere contabile a norma del secondo  comma  dell'art.
          76.
             I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed
          esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato:
              a) dell'applicazione della tariffa consolare;
              b)  della  destinazione,  a norma delle disposizioni in
          materia, dei diritti dovuti per atti consolari e  di  altre
          eventuali entrate;
              c)  della  conservazione e manutenzione, in qualita' di
          consegnatari, dei beni  immobili  e  mobili  di  pertinenza
          della rappresentanza o dell'ufficio.
             Nel  caso  in  cui  presso la rappresentanza o l'ufficio
          prestino servizio piu' funzionari della carriera  direttiva
          amministrativa  con  funzioni  amministrativo-contabili, le
          attribuzioni di cui al presente articolo sono  affidate  al
          funzionario  piu'  elevato in grado il quale nell'esercizio
          delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari.
             Nelle  rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano
          funzionari con le  funzioni  indicate  al  primo  comma  le
          attribuzioni  di  cui al presente articolo, ad eccezione di
          quelle di cui alla  lettera  c)  del  secondo  comma,  sono
          espletate  dal  capo  della  rappresentanza  o dell'ufficio
          ovvero da altro funzionario da lui delegato".