IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni; Visto l'art. 19-bis del citato testo unico, come inserito dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad adeguare gli articoli dal 25 al 159 regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia nonche' a criteri di uniforme pianificazione cui devono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale; Visto l'art. 144 del citato testo unico che disciplina le competenze dei vari Ministeri; Visto il testo predisposto dalla commissione interministeriale istituita con decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 2078, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul testo anzidetto espresso con voto n. 683 in data 13 dicembre 1989; Rilevata l'opportunita' di stabilire date differenziate di entrata in vigore delle varie disposizioni al fine di consentire agli enti proprietari delle strade una programmazione per la sostituzione e l'adeguamento dei nuovi segnali stradali; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 22 marzo 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1990 con nota n. 1432; Decreta: Art. 1. Gli articoli dal 25 al 76 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Reppubblica 30 giugno 1959, n. 420, sono sostituiti da quelli contenuti nell'allegato I che fa parte integrante del presente regolamento.