La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La direzione del servizio e' affidata al Ministero della difesa, che la esplica tramite l'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare. 3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti.