IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 1  agosto 1988, n. 340: "Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi  soppressi  nonche'
per   l'acquisizione   allo   Stato   del  gettito  ILOR.  Contributi
straordinari alle  camere  di  commercio",  con  la  quale  e'  stato
costituito  per  il  triennio  1988-1990 un fondo presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per  la  concessione
alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
contributi  fino  al  50  per  cento  delle   spese   sostenute   per
l'istituzione  di  nuove borse merci e per il potenziamento di quelle
esistenti, nonche'  un  fondo  per  la  concessione  alle  camere  di
commercio  di  contributi  fino al 50 per cento delle spese sostenute
per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori
chimico-merceologici;
  Vista  la  legge  20  marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento
delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con  il
regio  decreto  4  agosto  1913, n. 1068 ed, in particolare, l'art. 1
della citata legge in base al quale all'istituzione  di  nuove  borse
merci  si  provvede  con  decreto  del Presidente della Repubblica su
proposta della camera di commercio interessata e per  iniziativa  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse
merci;
  Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767, concernente l'istituzione
di laboratori chimico-merceologici da parte delle camere di commercio
ed  in  particolare  l'art. 1 che dispone l'approvazione ministeriale
delle relative deliberazioni;
  Tenuto  conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 5 della
citata legge 1  agosto 1988, n. 340, circa la determinazione da parte
del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, dei criteri, dei tempi  e  delle  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17,
comma quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               Decreta:
                               Art. 1.
            Soggetti che possono accedere ai finanziamenti
  Ai  contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della
legge 1  agosto 1988, n. 340, accedono, nella misura massima  del  50
per  cento  delle  spese  sostenute  per l'istituzione di nuove borse
merci e per il potenziamento di quelle gia' esistenti, nonche' per la
realizzazione,   l'ampliamento   e   l'ammodernamento  di  laboratori
chimico-merceologici,  tutte  le  camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura e la regione della Valle d'Aosta.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  340/1988  (Somme da corrispondere alle
          regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi
          nonche'  per  la  acquisizione allo Stato del gettito Ilor.
          Contributi straordinari alle camere di commercio) e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          189 del 12 agosto 1988.
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  272/1913
          (Ordinamento delle  borse  di  commercio,  esercizio  della
          mediazione  e  tasse  sui  contratti  di borsa), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile  1913,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Le  borse  di commercio sono istituite con
          regio decreto,  su  proposta  della  competente  camera  di
          commercio.  Il  decreto  di istituzione indica per ciascuna
          borsa, secondo le proposte della camera di  commercio,  per
          quali specie di contrattazione sia istituita".
             -   Il  regio  decreto  n.  1068/1913  (Regolamento  per
          l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse
          di  commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti
          di borsa) e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          219 del 19 settembre 1913.
            -  La legge n. 374/1950 (Ripristino delle borse merci) e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  28
          giugno 1950.
             -   Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  1767/1940
          (Istituzione  e   determinazione   della   competenza   dei
          laboratori  chimici  merceologici  dei consigli provinciali
          delle corporazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          7 del 10 gennaio 1941, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I consigli provinciali delle corporazioni,
          previa autorizzazione  del  Ministero  delle  corporazioni,
          possono istituire laboratori chimici merceologici".
             -  Il  testo  dell'art.  5, quarto comma, della legge n.
          340/1988 e' il seguente:
             "4.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per
          la concessione e l'erogazione dei contributi".
             -  Il  testo  dell'art. 17, quarto comma, della legge n.
          400/1988 e' il seguente:
             "4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  e   alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo del primo e secondo comma dell'art. 5 della
          legge n.  340/1988 e' il seguente:
             "1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il
          1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi  di
          lire  per  il 1990, per la istituzione, presso il Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  di  un
          fondo   per   la  concessione  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura di contributi fino  al
          50  per  cento  delle  spese sostenute per l'istituzione di
          nuove  borse  merci  e  per  il  potenziamento  di   quelle
          esistenti.
             2.  E'  altresi'  autorizzata  la spesa di 4 miliardi di
          lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di  3
          miliardi  di  lire per il 1990, per l'istituzione presso il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          di  un  fondo  per la concessione alle camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura di contributi fino  al
          50  per  cento  delle spese sostenute per la realizzazione,
          l'ampliamento    e    l'ammodernamento    dei    laboratori
          chimico-merceologici".