IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 10 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  di  ratifica   della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo  status  dei
rifugiati; 
  Vista la legge 14 febbraio 1970, n. 95, di ratifica del  protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati; 
  Vista la legge 15 dicembre 1954, n. 1271, concernente  approvazione
ed  esecuzione  dell'accordo  fra  il  Governo  italiano   e   l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il
2 aprile 1952; 
  Ritenuta  la  necessita',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di  riorganizzare
la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status  di
rifugiato; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 26 febbraio 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 1990; 
  Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno; 
 
                             E M A N A: 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Ai  fini  della  procedura  di  cui  al  presente  regolamento,
l'ufficio di  polizia  di  frontiera,  ricevuta  l'istanza  volta  al
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1,  comma
5, del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39,  qualora  non
ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma  4  dello  stesso
art. 1, invita il richiedente ad  eleggere  domicilio  ed  a  recarsi
presso la questura competente per territorio e trasmette alla  stessa
l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede  con  foglio  di
viaggio. 
  2. La questura raccoglie i dati sull'identita' del  richiedente  la
qualifica di rifugiato e i documenti prodotti  o  comunque  acquisiti
anche   d'ufficio,   redige   un    verbale    delle    dichiarazioni
dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui
all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra richiamato, invia  entro
sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione  di
cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un permesso  di  soggiorno
temporaneo valido sino alla definizione della procedura. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
             Per quanto concerne  le  disposizioni  richiamate  negli
          articoli o  commi  del  D.L.  n.  416/1989,  recante  norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato, qui riportati, si
          veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge  di
          conversione, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 67 del 21 marzo 1990. 
          Nota al titolo: 
             - Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art.  1
          del D.L. n. 416/1989: 
             "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          cessano  nell'ordinamento   interno   gli   effetti   della
          dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve  di
          cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra  del
          28 luglio 1951, ratificata con legge  24  luglio  1954,  n.
          722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione  della
          convenzione stessa. Il Governo  provvede  agli  adempimenti
          necessari per il formale ritiro di tale  limitazione  e  di
          tali riserve. 
             2. Al fine  di  garantire  l'efficace  attuazione  della
          norma di cui al comma  1,  il  Governo  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  (v.  nelle
          note alle premesse), a riordinare,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gli
          organi e  le  procedure  per  l'esame  delle  richieste  di
          riconoscimento dello status di rifugiato, nel  rispetto  di
          quanto disposto nel comma 1". 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 10 della Costituzione e' cosi' formulato: 
             "Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma
          alle  norme   del   diritto   internazionale   generalmente
          riconosciute. 
             La condizione  giuridica  dello  straniero  e'  regolata
          dalla legge in  conformita'  delle  norme  e  dei  trattati
          internazionali. 
             Lo straniero,  al  quale  sia  impedito  nel  suo  paese
          l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite
          dalla  Costituzione  italiana,  ha  diritto   d'asilo   nel
          territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
          dalla legge. 
             Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per  reati
          politici". 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Per il testo del comma  2  dell'art.  1  del  D.L.  n.
          416/1989 si veda la nota al titolo. 
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dell'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.  Il  comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - I commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. n.  416/1989  cosi'
          dispongono: 
             "4. Non e' consentito l'ingresso  nel  territorio  dello
          Stato   dello   straniero   che   intende    chiedere    il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   quando,   da
          riscontri obiettivi da parte della  polizia  di  frontiera,
          risulti che il richiedente: 
               a) sia stato  gia'  riconosciuto  rifugiato  in  altro
          Stato. In ogni caso  non  e'  consentito  il  respingimento
          verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10; 
               b)  provenga  da  uno  Stato,  diverso  da  quello  di
          appartenenza,  che  abbia  aderito  alla   convenzione   di
          Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
          non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
          del relativo territorio sino alla  frontiera  italiana.  In
          ogni caso non e'  consentito  il  respingimento  verso  uno
          degli Stati di cui all'art. 7, comma 10; 
               c) si trovi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1,
          paragrafo F, della convenzione di Ginevra; 
               d) sia stato condannato in Italia per uno dei  delitti
          previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura penale, o risulti  pericoloso  per  la  sicurezza
          dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni  di
          tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti  o  ad
          organizzazioni terroristiche. 
             5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo  straniero  che
          intende entrare  nel  territorio  dello  Stato  per  essere
          riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza  motivata  e,
          in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia  di
          frontiera. Qualora si tratti di  minori  non  accompagnati,
          viene data comunicazione della  domanda  al  tribunale  dei
          minori competente per territorio ai fini della adozione dei
          provvedimenti  di  competenza.  Qualora  non  ricorrano  le
          ipotesi di cui al comma 4, lo  straniero  elegge  domicilio
          nel territorio dello Stato.  Il  questore  territorialmente
          competente  rilascia,  dietro  richiesta,  un  permesso  di
          soggiorno temporaneo valido  fino  alla  definizione  della
          procedura di riconoscimento".