IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1953,
n. 369, che istituisce la corporazione di piloti nel porto  di  Porto
Santo Stefano;
  Visto  l'art.  86 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile in data 25
giugno 1977, concernente la classificazione nella  seconda  categoria
della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  provvedere  alla  estinzione  della
corporazione dei piloti del porto di Porto Santo  Stefano,  essendone
venuto meno l'elemento personale e patrimoniale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  E'  estinta  la  corporazione  dei  piloti del porto di Porto Santo
Stefano.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 aprile 1990
                               COSSIGA
                                  VIZZINI, Ministro della marina
                                  mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 22
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  86  del  codice  della  navigazione  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 86 (Istituzione del servizio di pilotaggio). - Nei
          porti e negli altri luoghi di approdo o di  transito  delle
          navi,  dove  e'  riconosciuta la necessita' del servizio di
          pilotaggio, e' istituita, mediante decreto  del  Presidente
          della Repubblica, una corporazione di piloti.
             La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta
          e rappresentata dal capo pilota".
             -  Il  D.M.  25  gennaio  1977 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1977.