IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 373, recante "Realizzazione
dell'Esposizione internazionale specializzata  'Colombo  '92'  avente
come tema 'Cristoforo Colombo: la nave e il mare'";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26
ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il  13  dicembre  1988,
con  il  quale  si  e'  provveduto a nominare il commissario generale
dell'Esposizione internazionale  specializzata  di  cui  alla  citata
legge n. 373 del 1988;
  Considerato  che  il  predetto incarico, anche con riferimento alle
disposizioni   della   convenzione   concernente    le    esposizioni
internazionali  di  cui  all'art.  1, comma 2, della legge n. 373 del
1988, comporta funzioni rilevanti e  complesse  nonche'  esigenze  di
rappresentanza in Italia e all'estero;
  Considerato  che  per  assicurare  l'attuazione  di quanto disposto
all'art. 1, commi 2, 3 e 4,  della  legge  n.  373  del  1988  appare
necessario  integrarne  la  disciplina  relativamente  ad  attivita',
modalita' di gestione, strutture e mezzi occorrenti  all'ufficio  del
commissario generale della predetta Esposizione;
  Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 19 aprile 1990;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 aprile 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per i  beni  culturali  e  ambientali  e  del
tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Supporti organizzativi
  1.  Ai  fini dell'esercizio delle funzioni del commissario generale
dell'Esposizione internazionale specializzata  "Colombo  '92"  avente
come  tema  "Cristoforo  Colombo:  la  nave  e  il  mare", di seguito
denominato   commissario,   e'   costituita    apposita    segreteria
organizzativa alle sue dipendenze.
  2.  La segreteria di cui al comma 1 si compone di personale assunto
dal commissario  con  contratto  di  diritto  privato  avente  durata
massima  fino  al  1›  luglio 1993; il relativo trattamento economico
viene stabilito con riferimento ai contratti nazionali vigenti per il
settore commerciale.
  3.  L'impegno  complessivo  di  spesa annua relativo ai trattamenti
economici di cui al comma 2, al lordo delle ritenute  di  legge,  non
potra'   comunque   essere   superiore  a  un  importo  pari  al  30%
dell'autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4,  della
legge 23 agosto 1988, n. 373.
  4. Il commissario e' autorizzato a stipulare con soggetti di natura
pubblica  e  privata  apposite  convenzioni  per  la  consulenza   in
attivita' inerenti l'esercizio delle proprie funzioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - L'art. 1 della legge n. 373/1988 e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  1. Nella ricorrenza del V Centenario della
          scoperta dell'America avra' luogo a Genova dal 15 maggio al
          15  agosto  1992  'Colombo '92', Esposizione internazionale
          specializzata avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave
          e il mare'.
             2.  Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione
          concernente le esposizioni internazionali firmata a  Parigi
          il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge
          13 gennaio 1931, n. 24, convertito  nella  legge  9  aprile
          1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il
          10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno  1952,
          n.  687,  e  con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre
          1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per i beni culturali  e  ambientali,  nomina,  con
          proprio  decreto, il commissario generale dell'Esposizione.
             3.   Il  commissario  cura  i  rapporti  con  il  Bureau
          International  des  Expositions,   rappresenta   lo   Stato
          italiano  negli  atti  relativi alla Esposizione, svolge le
          attivita' di promozione delle iniziative presso  gli  Stati
          esteri   e   intrattiene   relazioni   con  i  partecipanti
          stranieri. Il commissario rappresenta il  Governo  italiano
          ai   fini  degli  adempimenti  previsti  dalla  convenzione
          concernente le esposizioni internazionali di cui  al  comma
          2.
             4.  Per  il finanziamento dell'attivita' del commissario
          e' autorizzata la spesa annua  di  1  miliardo  di  lire  a
          decorrere  dal 1988. Il commissario e' tenuto a presentare,
          entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  il  piano  annuale  di  attivita'
          relativo  all'anno  successivo;  e'   tenuto   altresi'   a
          presentare  il  rendiconto  semestrale delle spese nonche',
          entro il 1› luglio 1993, il rendiconto finale".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n.
          373/1988 si veda nelle note alle premesse.