La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) "Comitato" il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640; b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente: "Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi; 6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano; 7) un produttore di gas metano; 8) un distributore o trasportatore di gas metano; 9) due proprietari di bombole. Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente". - Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.