IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  proprio  decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di
funzioni  al  Ministro   per   il   coordinamento   delle   politiche
comunitarie;
  Ritenuto   di   dover   assicurare  al  predetto  Dipartimento,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n.  400
del  1988,  una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle
funzioni attribuite allo stesso Ministro;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito  il  parere  delle  competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  D'intesa  con  il  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche
comunitarie;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Costituzione
  1.   Il   Dipartimento   per   il   coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, e' costituito  secondo
gli articoli che seguono.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1 della legge n.
          183/1987   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari):
             "Art.   1   (Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie). - 1.  Per  il  coordinamento  delle
          politiche   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  e  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale  alle  direttive  comunitarie  e'  costituito  il
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie che si avvarra' delle strutture e del personale
          specificati nel relativo ordinamento cui  sara'  provveduto
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica da emanarsi
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  a  seguito  di delibera del Consiglio dei
          Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti
          della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
             2.  In  tale  ordinamento  verranno  indicati  i servizi
          necessari per la gestione amministrativa  degli  affari  di
          competenza  nonche'  la  dotazione  organica  e le relative
          modalita' per la  copertura  dei  posti  nell'ambito  della
          dotazione  organica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri".
             -  Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni
          al Ministro senza portafoglio per  il  coordinamento  delle
          politiche   comunitarie,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre  1989.
             -   Il  testo  dell'art.  21  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.   21   (Uffici  e  dipartimenti).  -  1.  Per  gli
          adempimenti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce un  comitato  di  esperti,  incaricati  a  norma
          dell'art. 22.
             2.  Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art.
          19 e' istituita una apposita commissione. La composizione e
          i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
             3.  Per  gli  altri  adempimenti  di cui all'art. 19, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri  decreti,
          istituisce   uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di  una
          pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni  connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea.
             4.  Con  propri  decreti il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e   con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'  a
          determinare l'organizzazione degli  uffici  dei  commissari
          del Governo nelle regioni.
             5.  Nei  casi  di  dipartimenti posti alle dipendenze di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con il
          Ministro competente.
             6.  Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un  Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato.
             7.  Qualora  un  dipartimento  non  venga affidato ad un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza".