IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 10bis; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1835/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco vitreo di qualita' pregiata previsto dal succitato art. 10- bis del regolamento CEE n. 2727/75; Visto il regolamento CEE della Commissione numero 3771/89 del 14 dicembre 1989, concernente le modalita' di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990, concernente l'elenco delle varieta' di granturco duro vitreo che possono fruire dell'aiuto alla produzione; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto; Considerata, la necessita' di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata; Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 19 aprile 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di determinate varieta' di granturco vitreo, si osservano le norme del presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 10- bis del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1834/89: "1. E' concesso un aiuto alla produzione di determinate varieta' di granturco duro vitreo di qualita' pregiata, coltivate nelle regioni piu' idonee della Comunita'. 2. La concessione dell'aiuto e' subordinata: - alla conclusione di un contratto di coltivazione comportante, fra l'altro, l'impegno dell'acquirente a trasformare il granturco in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10; - al deposito di una cauzione per garantire il rispetto dell'impegno di cui al primo trattino. 3. L'importo dell'aiuto e' fissato per ettaro di superficie coltivata. L'aiuto e' concesso per un periodo di tre anni e viene versato, per la prima volta, per il granturco duro vitreo di qualita' pregiata seminato durante la campagna 1989/1990. 4. L'importo dell'aiuto per ettaro viene determinato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri qualitativi da prendere in considerazione per stabilire le varieta' che possono beneficiare dell'aiuto. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo, e segnatamente gli elementi complementari che devono figurare nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 26". - Si trascrive il testo dell'art. 3, punto e), della legge n. 610/1982: "l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attivita' l'A.I.M.A. puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata pluriennale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si elencano le varieta' di granturco vitreo ammesse a beneficiare dell'aiuto alla produzione di cui all'allegato del regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990: Alfire Hibisco Asti Koala Adour 160 Astico Monarque 282 Capac M-788 Pampa Celtic Pau 230 Platex Colom 92 Ranuncolo DK - 4-F-37 Samson Freccia