IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; Ritenuta la necessita' di istituire e regolamentare il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nelle adunanze generali del 26 febbraio 1990 e del 19 aprile 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 911 del 21 marzo 1990; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decrto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 465/1988 (Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche) prevede che: "Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 (realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, n.d.r.) e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita' adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno e' autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attivita': a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura "Viaggiare informati", gia' istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade S.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualita' di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .