IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia doganale e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di  legge
in materia valutaria;
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente
il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio
1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  198  del  25
agosto  1989,  che,  a  modifica  del  citato decreto ministeriale 24
dicembre 1987, ha disposto la liberalizzazione di talune importazioni
dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3);
  Vista  la  comunicazione  della Commissione delle Comunita' europee
del 7 agosto 1989;
  Ritenuta  l'opportunita'  di liberalizzare altresi' le importazioni
di ulteriori prodotti originari dal Giappone (zona  C)  e  dai  Paesi
terzi (zona A3);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 1› febbraio 1990;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Ad  integrazione di quanto disposto nel citato decreto ministeriale
18 luglio 1989, n. 297, sono altresi' liberalizzate a  decorrere  dal
1›  gennaio  1990  le  importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi
terzi (zona A3) dei prodotti di cui alle voci doganali 5004.00 Filati
di  seta non condizionati per la vendita al minuto; 5005.00 Filati di
cascami di seta non condizionati per  la  vendita  al  minuto  ed  e'
liberalizzata  dal  Giappone  (zona C) l'importazione dei prodotti di
cui alla voce doganale 5007 - Tessuti di seta o cascami di seta.
  Conseguentemente  l'elenco  n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio
1989, n. 297, citato in  premessa,  viene  integrato  con  l'aggiunta
delle predette voci doganali.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il regolamento CEE n. 288/82 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  35  del  9
          febbraio 1982.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.