IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilita' di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonche' di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Trasferimenti attraverso intermediari 1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da societa' finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione. 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione puo' richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 7. 4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.