IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 giugno 1990, n.  142,  recante  ordinamento  delle
autonomie locali, ed in particolare gli articoli 32 e 36; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  sospendere  le
procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unita'  sanitarie
locali, tenuto conto che e' in fase di avanzato esame  da  parte  del
Parlamento il disegno di legge  per  il  riordinamento  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le procedure relative alla rinnovazione dei comitati di gestione
e degli altri organi che  svolgono  esclusivamente  funzioni  per  le
unita' sanitarie locali sono sospese fino al 31 ottobre 1990.