IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, ed in particolare gli articoli 32 e 36; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali, tenuto conto che e' in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le procedure relative alla rinnovazione dei comitati di gestione e degli altri organi che svolgono esclusivamente funzioni per le unita' sanitarie locali sono sospese fino al 31 ottobre 1990.