IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista  la  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  di  ratifica   della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo  status  dei
rifugiati; 
  Visto l'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Ritenuta la necessita',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  8,  della
richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39, di definire la misura e  le
modalita'  di  erogazione  del  contributo  di  prima  assistenza  ai
richiedenti lo status di rifugiato; 
  Visti l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  in
particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri dello schema del presente decreto; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza  generale
del 28 giugno 1990; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza  in
materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi  di
mezzi di sussistenza o  di  ospitalita'  in  Italia  e'  concesso  un
contributo giornaliero di prima assistenza di  lire  venticinquemila,
limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato  di  indigenza.  In
ogni caso la durata del contributo  non  potra'  essere  superiore  a
quarantacinque giorni. 
  2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene  comunicata
al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato emessa dalla commissione di cui  all'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. 
  3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai
sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28  luglio  1951,
ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento
assistenziale riservato ai cittadini italiani. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dei  commi  7  e 8 dell'art. 1 del D.L. n.
          416/1989 (Norme urgenti in materia di  asilo  politico,  di
          ingresso  e  soggiorno  dei  cittadini extracomunitari e di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato) e' il seguente:
             "7.   Fino   alla   emanazione  della  nuova  disciplina
          dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di
          ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista
          dalla normativa vigente, nei  limiti  delle  disponibilita'
          iscritte   per  lo  scopo  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  concedere,  ai
          richiedenti  lo  status  di  rifugiato  che  abbiano  fatto
          ingresso in Italia dopo la data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto, un contributo di prima assistenza per un
          periodo  non  superiore  a  quarantacinque   giorni.   Tale
          contributo  viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di
          cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di  sussistenza
          o di ospitalita' in Italia.
             8.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro del  tesoro,  da  emanarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto, sono stabilite la  misura
          e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma
          7".
             Per  maggior  chiarezza  si  riporta  il testo anche dei
          commi 3, 4 e 5 del sopracitato art. 1:
             "3.   Agli   stranieri   extraeuropei   "sotto  mandato"
          dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
          (ACNUR)  alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
          domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, al Ministro dell'interno, lo status di  rifugiato.
          Tale     riconoscimento     non    comporta    l'erogazione
          dell'assistenza".
             "4.  Non  e'  consentito l'ingresso nel territorio dello
          Stato   dello   straniero   che   intende    chiedere    il
          riconoscimento   dello   status  di  rifugiato  quando,  da
          riscontri obiettivi da parte della  polizia  di  frontiera,
          risulti che il richiedente:
               a)  sia  stato  gia'  riconosciuto  rifugiato in altro
          Stato. In ogni caso  non  e'  consentito  il  respingimento
          verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
               b)  provenga  da  uno  Stato,  diverso  da  quello  di
          appartenenza, che abbia aderito alla convezione di Ginevra,
          nel  quale  abbia  trascorso  un  periodo  di soggiorno non
          considerandosi tale il tempo necessario per il transito del
          relativo  territorio sino alla frontiera italiana.  In ogni
          caso non e' consentito il  respingimento  verso  uno  degli
          Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
               c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1,
          paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
               d)  sia stato condannato in Italia per uno dei delitti
          previsti dall'articolo 380, commi 1  e  2,  del  codice  di
          procedura  penale,  o  risulti  pericoloso per la sicurezza
          dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni  di
          tipo  mafioso  o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
          organizzazioni terroristiche".
             "5.  Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che
          intende entrare  nel  territorio  dello  Stato  per  essere
          riconosciuto  rifugiato  deve rivolgere istanza motivata e,
          in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia  di
          frontiera.  Qualora  si  tratti di minori non accompagnati,
          viene data comunicazione della  domanda  al  tribunale  dei
          minori competente per territorio ai fini della adozione dei
          provvedimenti  di  competenza.  Qualora  non  ricorrano  le
          ipotesi  di  cui  al comma 4, lo straniero elegge domicilio
          nel territorio dello Stato.  Il  questore  territorialmente
          competente  rilascia,  dietro  richiesta,  un  permesso  di
          soggiorno temporaneo valido  fino  alla  definizione  della
          procedura di riconoscimento".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art. 17 della legge n.
          400/1988 e' il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1;
             -  Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  136/1990  (Regolamento   per   l'attuazione
          dell'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  1990,  n.  39, in materia di riconoscimento dello
          status di rifugiato) e' il seguente:
             "Art.   2.   -   1.   La  Commissione  centrale  per  il
          riconoscimento dello status di rifugiato  e'  nominata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
          esteri. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta da
          un funzionario dirigente in servizio presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero
          degli  affari  esteri  con  qualifica   non   inferiore   a
          consigliere  di  legazione, da due funzionari del Ministero
          dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  ed  uno  alla  Direzione  generale dei
          servizi  civili,  con  qualifica  non  inferiore  a   primo
          dirigente  o  equiparata.  Alle  riunioni della Commissione
          partecipa, con funzioni consultive, un  rappresentante  del
          Delegato  in  Italia  dell'Alto  Commissario  delle Nazioni
          Unite per i rifugiati.
             2.  Con  i  criteri  di cui al comma 1 il Presidente del
          Consiglio dei Ministri puo' costituire piu'  sezioni  anche
          per  aree  geografiche  di  provenienza  dei richiedenti il
          riconoscimento.
             3.  Nell'ipotesi  in  cui  siano  state  costituite piu'
          sezioni, e' istituito altresi' un consiglio  di  presidenza
          composto  dai presidenti delle singole sezioni e presieduto
          dal presidente della prima sezione.
             4.  Il  consiglio  di  presidenza fissa le direttive e i
          criteri di massima per le attivita' delle sezioni.
             5.   Ciascuna  amministrazione  interessata  designa  un
          supplente per ogni componente spettantele nella Commissione
          e nelle sezioni".
             - Il testo dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del
          28 luglio 1951 e' il seguente:
             "Article   23   (Assistance   publique).   -  Les  Etats
          Contractants   accorderont   aux    re'fugie's    re'sidant
          re'gulie'rement  sur leur territoire le me'me traitement en
          matie're d'assistance et de  secours  publics  qu'a'  leurs
          nationaux".