IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visti gli articoli 5, lettera h) e 6 della legge 30 aprile 1962  n.
283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255, concernente il regolamento  sui  fitofarmaci  e  presidi  delle
derrate alimentari immagazzinate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223, relativo all'attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187
e n. 84/291, concernenti il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati  membri  relative  alla  classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); 
  Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 223 del 1988, che prevede che il  Ministro  della
sanita', con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
stesso, detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti gia'
autorizzati alle disposizioni nello stesso contenute; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 223 del  1988,  che  prevede  che  con
decreto del Ministro della sanita' siano stabilite le caratteristiche
cui deve corrispondere l'etichettatura dei preparati pericolosi sugli
imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento
non consentono un'etichettatura conforme a quanto previsto  dall'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica stesso; 
  Vista  la  legge  29  maggio   1974,   n.   256,   concernente   la
classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi, modificata  con
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 della  citata  legge  n.  256  del
1974,  che  prevede  che,  per  l'attuazione   delle   direttive   di
armonizzazione in materia di etichettatura dei presidi  sanitari,  il
Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.  1255,  con
proprio decreto apportare le opportune variazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 dicembre  1985  sulla
classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle  sostanze  pericolose,  modificato  ed  integrato  con  decreto
ministeriale 25 luglio 1987, n. 555 e  con  decreto  ministeriale  20
dicembre 1989, in attuazione di direttive CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio  1988,
n.  141,  concernente  modificazioni  all'art.  8  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927,  e  recepimento
delle direttive CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano per la  quinta
e la settima volta al progresso tecnico la direttiva  CEE  n.  67/548
sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze  e
dei preparati pericolosi; 
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 26 luglio 1990; 
  Effettuata la  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 1 agosto 1990; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Classificazione dei presidi sanitari 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i titolari delle registrazioni di presidi  sanitari
soggetti, alla data del presente decreto, alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  223,
provvedono alla classificazione dei presidi sanitari sulla base della
tossicita' acuta secondo i criteri e i metodi di cui all'art. 3 dello
stesso decreto del Presidente  della  Repubblica  e  all'invio  della
relativa  documentazione  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. 
  2. In caso di classificazione basata su metodi sperimentali, questi
ultimi devono essere prescelti, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del  1988,  fra
quelli di cui all'allegato V del decreto del Ministro della sanita' 3
dicembre 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 30 dicembre 1985), cosi'  come  integrato  dall'allegato  II  del
decreto del Ministro della  sanita'  20  dicembre  1989  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1990). 
  3. Per i presidi sanitari contenenti una o piu' delle  sostanze  di
cui all'allegato 1, e'  consentita  la  classificazione  mediante  il
metodo di calcolo di cui, rispettivamente, agli allegati I e  II  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988,  purche'  le
suddivisioni in classi e sottoclassi e i valori di  tossicita'  acuta
adottati siano quelli indicati nel citato allegato 1. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            - Il testo del D.P.R. n. 223/1988 e' stato pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23
          giugno 1988. Il testo del relativo art. 3 e' il seguente:
             "Art. 3 (Classificazione). - 1. Gli antiparassitari sono
          classificati in base  all'effettiva  tossicita'  acuta  del
          preparato,  espressa  in  valore  DL50  ottenuto  su  ratti
          mediante somministrazione  per  via  orale  o  su  ratti  e
          conigli  per  via  cutanea, oppure in valore CL50 tenuto su
          ratti mediante una prova  di  inalazione  della  durata  di
          quattro ore.
             2.  Per  la DL50 orale servono da riferimento i seguenti
          valori:
               a)  per  preparati  solidi  escluse  le  esche  e  gli
          antiparassitari sotto forma di tavolette:
               1)  fino  a  5 mg/kg di peso corporeo per la categoria
          degli antiparassitari molto tossici;
               2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la
          categoria degli antiparassitari tossici;
               3) da oltre 50 fino 500 mg/kg di peso corporeo, per la
          categoria degli antiparassitari nocivi;
               b)  per  i  preparati liquidi, comprese le esche e gli
          antiparassitari sotto forma di tavolette:
               1)  fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie
          degli antiparassitari molto tossici;
               2)  da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per
          la categoria degli antiparassitari tossici;
               3)  da  oltre  200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo,
          per la categoria degli antiparassitari nocivi.
             3. Per la CL50 sevono da riferimento i seguenti valori:
                a)  fino  a  0,5 mg/l di aria, per la categoria degli
          antiparassitari molto tossici;
                b)  da  oltre  0,5  fino  a  2  mg/l  di aria, per la
          categoria degli antiparassitari tossici;
                c)  da  oltre  2  fino  a  20  mg/l  di  aria, per la
          categoria degli antiparassitari nocivi.
             4. I valori di cui al comma 3 si applicano:
               a)  per  gli  antiparassitari  gassosi  o  per  quelli
          immessi in commercio in forma di gas liquido nonche' per  i
          prodotti fumiganti e per gli aerosol;
               b)  per  gli  antiparassitari  in polvere nei quali il
          diametro delle particelle non supera i 50 micron.
             5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui
          alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata  in
          vigore  del presente decreto, gia' in commercio o ne sia in
          corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della
          legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificata con legge 26
          febbraio 1963, n. 441, e del relativo regolamento approvato
          con  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,
          n. 1255, nonche' del decreto del Ministro della sanita'  in
          data 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          257  del   19   settembre   1979,   ovvero   come   presidi
          medico-chirurgici  ai sensi dell'art. 189 del regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, essi vengono classificati  secondo
          le  disposizioni  previste per gli antiparassitari liquidi,
          di cui al comma 2, lettera b).
             6.  Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti
          attraverso la pelle, ove il valore DL50 per via cutanea sia
          tale  da  esigere  una  classificazione piu' restrittiva di
          quella indicata dal valore DL50 per via orale o dal  valore
          CL50   per   inalazione,   valgono  i  seguenti  valori  di
          riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su  entrambi
          mediante una prova di penetrazione cutanea:
               a)  per  i  preparati  solidi,  escluse le esche e gli
          antiparassitari sotto forma di tavolette:
               1)  fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria
          degli antiparassitari molto tossici;
               2)  da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per
          la categoria degli antiparassitari tossici;
               3)  da  oltre  100 fino a 1000 mg/kg di peso corporeo,
          per la categoria degli antiparassitari nocivi;
               b)  per  i  preparati liquidi, comprese le esche e gli
          antiparassitari sotto forma di tavolette:
               1)  fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria
          degli antiparassitari molto tossici;
               2)  da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per
          la categoria degli antiparassitari tossici;
               3)  da  oltre  400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo,
          per la categoria degli antiparassitari nocivi.
             7.  Le  prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi
          indicati nell'allegato V del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305  del  30  dicembre
          1985,    oppure,   ove   non   previsti,   secondo   metodi
          internazionalmente riconosciuti.
             8.  Gli  antiparassitari  contenenti una sostanza attiva
          possono venire  classificati  mediante  calcolo  effettuato
          secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti
          casi:
               a)  quando e' evidente che in base ai costituenti essi
          rientrano  nelle  categorie  'molto  tossico',   'tossico'e
          'nocivo';
               b) quando si constata che un antiparassitario e' molto
          simile per composizione a un  altro  antiparassitario  gia'
          classificato  e  i  dati tossicologici di quest'ultimo sono
          sufficientemente noti.
             9.   Nel   caso   di  cui  al  comma  8  devono  esservi
          probabilita' fondate per ammettere che  la  classificazione
          ottenuta mediante calcolo non differisca sostanzialmente da
          quella che si otterrebbe mediante la prova biologica di cui
          al comma 1.
             10.   Per   la   classificazione  degli  antiparassitari
          contenenti piu' sostanze attive,  destinati  esclusivamente
          ad  essere  immessi sul mercato nazionale, e' consentita la
          classificazione  mediante  calcolo  effettuato  secondo  le
          disposizioni  degli allegati II e IV, entro i limiti di cui
          al comma 8.
             11.  Qualora  sorgano  dubbi  circa la correttezza della
          classificazione, il Ministero della sanita' puo' richiedere
          di  sostituire  il calcolo con prove tossicologiche a norma
          del comma 1.
             12.  Per classificare gli antiparassitari possono essere
          presi in considerazione  dati  tossicologici  supplementari
          nei seguenti casi:
               a)   quando   i  fatti  inducono  a  supporre  che  un
          antiparassitario rappresenti un  pericolo  per  l'uomo  nel
          senso  che  il  suo  normale impiego potrebbe causare danni
          alla salute;
               b)  quando  e'  dimostrato  che,  per  un  determinato
          antiparassitario, il ratto non e' l'animale  piu'  indicato
          per   la   prova   e   che,   invece,  un'altra  specie  e'
          manifestamente piu' sensibile o ha reazioni piu'  simili  a
          quelle dell'uomo;
               c)  quando  non  e'  opportuno  per la classificazione
          basarsi principalmente sui valori  DL50  ottenuti  per  via
          orale    o   mediante   prova   di   penetrazione   cutanea
          dell'antiparassitariocome in taluni casi per  gli  aerosol,
          per  altre  preparazioni  particolari,  per  i  prodotti in
          polvere e per i prodotti fumiganti.
             13.   Nel  caso  in  cui  sia  possibile  stabilire  che
          l'antiparassitario e' meno tossico o nocivo  di  quanto  la
          tossicita'  dei  suoi componenti lasci supporre, si procede
          alla  classificazione  tenendo  conto   anche   di   questo
          elemento".