IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
                     ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
concernente  la  concessione di contributi alle regioni, per gli anni
1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione  di  centri  di  prima
accoglienza  e  servizi per gli immigrati e in particolare il comma 6
che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari;
  Visti  gli  articoli  22  e  25  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400;
  Sentito il Ministro per gli affari sociali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 31 maggio 1990;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400
del 1988 (nota n. 155933 del 9 luglio 1990);
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  centri  di  prima  accoglienza  si intendono strutture che
provvedono alle immediate esigenze  alloggiative  ed  alimentari  dei
soggetti  di  cui all'art. 2, per il tempo strettamente necessario al
reperimento di una autonoma sistemazione e comunque per non oltre  60
giorni.
  2.  Per  centri  di  servizi  si intendono strutture che forniscono
informazioni ed assistenza al fine  di  agevolare  la  fruizione  dei
diritti e il puntuale adempimento dei doveri previsti dalla normativa
che disciplina la materia oggetto del presente decreto.
  3. Al fine di evitare la costituzione di pluralita' di strutture, i
centri di prima  accoglienza  e  di  servizi  sono  preferenzialmente
organizzati  mediante  apposite  convenzioni  con  enti  regolarmente
costituiti ai sensi della normativa  esistente  e  gia'  operanti.  I
centri  possono  avvalersi  della  collaborazione  di associazioni di
immigrati.
  4.  Il  decreto-legge  30  dicembre  1989  n.  416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 viene, di seguito,
brevemente indicato con la parola "legge".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  I  commi  3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 416/1989 sono cosi'
          formulati:
             "3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri si provvede alla  erogazione  di  contributi  alle
          regioni  che  predispongono, in collaborazione con i comuni
          di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di
          centri  di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri
          immigrati, gli esuli ed i loro familiari.
             4.  Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
          spesa di lire  30  miliardi  per  ciascuno  degli  esercizi
          finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1990-1992, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  il  1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  'Interventi  in  favore  dei   lavoratori
          immigrati'.
             5.  I  contributi di cui al comma 3 sono revocati con le
          stesse  modalita'  qualora   gli   enti   interessati   non
          provvedano   entro   i   successivi   diciotto   mesi  alla
          realizzazione dei programmi finanziati.
             6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   si
          provvede,  con  decreto del Ministro del tesoro di concerto
          con il Ministro per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
          istituzionali,  sentito il Ministro per gli affari sociali,
          alla emanazione delle necessarie norme regolamentari".
             - Gli articoli 22 e 25 del D.P.R. n. 616/1977 sono cosi'
          formulati:
             "Art.   22   (Beneficenza   pubblica).   -  Le  funzioni
          amministrative relative alla materia 'beneficenza pubblica'
          concernono  tutte  le  attivita'  che attengono, nel quadro
          della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione
          di  servizi,  gratuiti  o  a  pagamento,  o  di prestazioni
          economiche, sia in denaro  che  in  natura,  a  favore  dei
          singoli,  o  di  gruppi, qualunque sia il titolo in base al
          quale sono  individuati  i  destinatari,  anche  quando  si
          tratti  di  forme  di  assistenza  a categorie determinate,
          escluse soltanto  le  funzioni  relative  alle  prestazioni
          economiche di natura previdenziale".
             "Art.  25  (Attribuzioni ai comuni). - Tutte le funzioni
          amministrative   relative   all'organizzazione   ed    alla
          erogazione  dei  servizi di assistenza e di beneficenza, di
          cui ai precedenti articoli 22  e  23,  sono  attribuite  ai
          comuni   ai   sensi   dell'art.  118,  primo  comma,  della
          Costituzione.
             La   regione  determina  con  legge,  sentiti  i  comuni
          interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione
          dei  servizi  sociali  e  sanitari,  promuovendo  forme  di
          cooperazione  fra  gli  enti  locali  territoriali,  e,  se
          necessario,   promuovendo   ai   sensi   dell'ultimo  comma
          dell'art. 117 della Costituzione forme  anche  obbligatorie
          di associazione fra gli stessi.
             Gli  ambiti  territoriali di cui sopra devono concernere
          contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
             Allorche'  gli ambiti territoriali coincidono con quelli
          delle comunita' montane le  funzioni  di  cui  al  presente
          articolo sono assunte dalle comunita' montane stesse.
             Le  funzioni,  il  personale ed i beni delle istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza operanti  nell'ambito
          regionale  sono  trasferite  ai comuni singoli o associati,
          sulla base e con le modalita' delle disposizioni  contenute
          nella   legge  sulla  riforma  dell'assistenza  pubblica  e
          comunque a far tempo dal 1  gennaio 1979.
             Entro   sessanta   giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          nomina  una  commissione composta da quattro rappresentanti
          delle regioni, quattro dell'ANCI Associazione nazionale dei
          comuni  d'Italia,  tre dell'ANEA Associazione nazionale fra
          gli  enti  comunali  di  assistenza  ed  un  reppresentante
          dell'UNEBA  -  Unione  nazionale  enti  di  beneficenza  ed
          assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno
          dalla   nomina,   l'elenco  delle  I.P.A.B.  -  Istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere
          dal  trasferimento  ai  comuni  in  quanto svolgono in modo
          precipuo attivita' inerenti la sfera educativo-religiosa.
             L'elenco  di  cui  al  comma precedente e' approvato con
          decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Ove,
          entro  il  1   gennaio  1979, non sia approvata la legge di
          riforma  di  cui  al  precedente  quinto  comma,  la  legge
          regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione".
             Il   comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri) stabilisce che i
          regolamenti adottati con decreti interministeriali  debbono
          essere comunicati prima della loro emanazione al Presidente
          del Consiglio dei Ministri.
             Il  comma  4  dello  stesso  art.  17  stabilisce  che i
          regolamenti  debbono  essere  adottati  previo  parere  del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposto   al   visto   e  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.