IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati e in particolare il comma 6 che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari; Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400; Sentito il Ministro per gli affari sociali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 31 maggio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 155933 del 9 luglio 1990); Decreta: Art. 1. 1. Per centri di prima accoglienza si intendono strutture che provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari dei soggetti di cui all'art. 2, per il tempo strettamente necessario al reperimento di una autonoma sistemazione e comunque per non oltre 60 giorni. 2. Per centri di servizi si intendono strutture che forniscono informazioni ed assistenza al fine di agevolare la fruizione dei diritti e il puntuale adempimento dei doveri previsti dalla normativa che disciplina la materia oggetto del presente decreto. 3. Al fine di evitare la costituzione di pluralita' di strutture, i centri di prima accoglienza e di servizi sono preferenzialmente organizzati mediante apposite convenzioni con enti regolarmente costituiti ai sensi della normativa esistente e gia' operanti. I centri possono avvalersi della collaborazione di associazioni di immigrati. 4. Il decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 viene, di seguito, brevemente indicato con la parola "legge".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - I commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 416/1989 sono cosi' formulati: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Interventi in favore dei lavoratori immigrati'. 5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalita' qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari". - Gli articoli 22 e 25 del D.P.R. n. 616/1977 sono cosi' formulati: "Art. 22 (Beneficenza pubblica). - Le funzioni amministrative relative alla materia 'beneficenza pubblica' concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale". "Art. 25 (Attribuzioni ai comuni). - Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorche' gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunita' montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunita' montane stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalita' delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e comunque a far tempo dal 1 gennaio 1979. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un reppresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attivita' inerenti la sfera educativo-religiosa. L'elenco di cui al comma precedente e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione". Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti adottati con decreti interministeriali debbono essere comunicati prima della loro emanazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 4 dello stesso art. 17 stabilisce che i regolamenti debbono essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.