IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
proseguimento  dell'erogazione  dei  servizi  sanitari  mediante   il
ripianamento dei disavanzi delle  unita'  sanitarie  locali  e  degli
altri enti che erogano assistenza sanitaria  attraverso  l'assunzione
di mutui da parte delle regioni e delle province autonome; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 settembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri  della  sanita',  del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze  e  per  gli
affari regionali ed i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  maggiore  spesa  sanitaria  di  cui  all'articolo   4   del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con  le
operazioni di finanziamento  ivi  previste,  e'  finanziata  mediante
ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e  del  25  per
cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni  1990  e  1991  da
parte delle regioni e delle  province  autonome  con  le  aziende  ed
istituti di  credito  ordinario  e  speciale,  individuati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b),  del  citato  decreto-legge  25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
gennaio  1990,  n.  8,  e  secondo  condizioni,  durata  e  modalita'
stabilite ai sensi della predetta disposizione. 
  2. I mutui di cui al comma 1, che  possono  essere  concessi  dalle
aziende ed istituti di  credito  anche  in  deroga  alle  loro  norme
statutarie, sono  versati  in  unica  soluzione  sul  conto  corrente
generale infruttifero  che  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e  sono  trasferiti
agli  enti  che  gestiscono  la  spesa  sanitaria  con   vincolo   di
destinazione. Non si applicano i limiti  per  l'assunzione  di  mutui
previsti dalle vigenti disposizioni per  le  regioni  e  le  province
autonome.